Tutto pronto per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la negoziazione assistita e arbitrato

Gentile letore, con la presente desideriamo informarla che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione Ministeriale 20.5.2016 n. 40/E, ha istituito il codice tributo "6866” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione.
Nel dettaglio, la risoluzione riguarda il credito d’imposta, ex art. 21-bis del DL 83/2015 convertito, relativo ai compensi corrisposti ad avvocati e arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il bonus, reso permanente dalla Legge n.208/2015, è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall’anno 2016
Il DM 23 dicembre 2015 ha poi definito le modalità e le tempistiche per accedere al credito, stabilendo, tra l’altro, che sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo “6866” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 
Il campo “anno di riferimento è valorizzato con l’anno di corresponsione del compenso, nel formato “AAAA”. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

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