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"Super ammortamento" dei beni strumentali

- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti sulla modalità di fruizione del beneficio,
consistente nella maggiorazione della quota di ammortamento del 40%,
qualora il bene entri in funzione, pur essendo stato acquistato nel
periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, nell’anno d’imposta 2017.
- Risposta
- Si
ricorda, anzitutto che, per quanto concerne i beni acquisiti in
proprietà, la maggio-razione del 40% - non essendo correlata alle
valutazioni di bilancio - spetta in base ai coefficienti di ammortamento
stabiliti dal decreto indicato nell’art. 102, c. 2 del TUIR (D.M.
31.12.1988), a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene,
ridotti alla metà per il primo esercizio. Nel caso prospettato, valga il
seguente esempio:
- l’impresa
acquista un macchinario che è consegnato il 30.12.2016 e che entrerà in
funzione il 2.01.2017;
- il
diritto al beneficio matura comunque, poiché l’investimento nel bene
materiale strumentale nuovo è avvenuto (“effettuato”) all’interno del
periodo previsto dalla norma (15.10.2015 - 31.12.2016);la
maggiorazione potrà essere fruita solo dal periodo d’imposta 2017; infatti, ai
sensi dell’art. 102, c. 1 del TUIR, è in tale anno che il bene “entra in
funzione”. Dispone in tal senso la circolare 26.05.2016, n. 23/E, p. 3.
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