"Super ammortamento" dei beni strumentali


  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti sulla modalità di fruizione del beneficio, consistente nella maggiorazione della quota di ammortamento del 40%, qualora il bene entri in funzione, pur essendo stato acquistato nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, nell’anno d’imposta 2017.
  • Risposta
    • Si ricorda, anzitutto che, per quanto concerne i beni acquisiti in proprietà, la maggio-razione del 40% - non essendo correlata alle valutazioni di bilancio - spetta in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto indicato nell’art. 102, c. 2 del TUIR (D.M. 31.12.1988), a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Nel caso prospettato, valga il seguente esempio:
      • l’impresa acquista un macchinario che è consegnato il 30.12.2016 e che entrerà in funzione il 2.01.2017;
      • il diritto al beneficio matura comunque, poiché l’investimento nel bene materiale strumentale nuovo è avvenuto (“effettuato”) all’interno del periodo previsto dalla norma (15.10.2015 - 31.12.2016);la maggiorazione potrà essere fruita solo dal periodo d’imposta 2017; infatti, ai sensi dell’art. 102, c. 1 del TUIR, è in tale anno che il bene “entra in funzione”. Dispone in tal senso la circolare 26.05.2016, n. 23/E, p. 3.

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