PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE


  • Quesito
    • Quando la proroga di un contratto di locazione è tacita (cioè non formalizzata da atto scritto), cosa deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, in base all’art. 17, c. 1 del D.P.R. n. 131/1986 e con quale modello?
    • Inoltre, da quando decorre il termine dei 30 giorni?
  • Risposta
    • Si rammenta che, in linea generale, la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
    • L’art. 17, c. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal D. Lgs. 24.09.2015, n. 158, prevede che la comunicazione relativa alla proroga, anche tacita del contratto, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta (se dovuta), mediante il modello RLI.
    • Tale modello potrà essere inviato, alternativamente:
      • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
      • presentandolo presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.
    • Nel caso di tardivo pagamento dell’imposta di registro si applica la sanzione amministrativa, pari al 30% dell’imposta di registro dovuta, eventualmente riducibile secondo le regole previste dall’art. 13, c. 1 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.
                   Ricorrendone le condizioni, il contribuente potrà, inoltre, accedere all’istituto del                              ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive                                modificazioni (circolare 13.06.2016, n. 27/E, p. 2.3).

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