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PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

- Quesito
- Quando la
proroga di un contratto di locazione è tacita (cioè non formalizzata da
atto scritto), cosa deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate
entro 30 giorni, in base all’art. 17, c. 1 del D.P.R. n. 131/1986 e con
quale modello?
- Inoltre,
da quando decorre il termine dei 30 giorni?
- Risposta
- Si
rammenta che, in linea generale, la
proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata
all’Agenzia delle Entrate.
- L’art. 17,
c. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal D. Lgs. 24.09.2015, n.
158, prevede che la comunicazione relativa alla proroga, anche tacita del
contratto, deve essere presentata entro
30 giorni dal verificarsi dell’evento (termine che decorre
dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga
tacita) previo
pagamento della relativa imposta (se dovuta), mediante il modello RLI.
- Tale
modello potrà essere inviato, alternativamente:
- utilizzando
i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentandolo
presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato
registrato il contratto di locazione.
- Nel caso
di tardivo pagamento dell’imposta di registro si applica
la sanzione amministrativa, pari al 30% dell’imposta di registro dovuta,
eventualmente riducibile secondo le regole previste dall’art. 13, c. 1
del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.
Ricorrendone
le condizioni, il
contribuente potrà, inoltre, accedere all’istituto del ravvedimento operoso,
di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni (circolare 13.06.2016, n. 27/E,
p. 2.3).
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