Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che l’Agenzia delle Entrate, in
risposta alle domande prospettate dal Coordinamento nazionale dei centri di
assistenza fiscale, ha fornito, con la circolare
n. 18 del 6 maggio 2016, taluni
chiarimenti in tema di detrazioni sugli immobili.
In particolare, l’Amministrazione
Finanziaria si è soffermata sulla
detraibilità delle spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del
calore che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31 dicembre
2016.
Sul punto, è stato precisato che:
i)
se detti dispositivi sono installati
congiuntamente con la sostituzione
(integrale o parziale) dell’impianto di
climatizzazione esistente con impianti dotati di caldaie a condensazione /
pompe di calore ad alta efficienza / impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono detraibili nella
misura del 65% (interventi di riqualificazione energetica);
ii) se
detti dispositivi sono installati senza
sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente ovvero con una
sostituzione che non soddisfa i requisiti per poter fruire della detrazione del
65%, le spese in esame sono detraibili
nella misura del 50% (opere finalizzate al risparmio energetico). Sempre nel contesto
del suddetto documento di prassi, la
medesima Agenzia delle Entrate ha fornito, tra
l’altro, un’interpretazione restrittiva
(negativa) in merito alla possibilità di
usufruire della detrazione IRPEF del 50% relativamente alle spese sostenute per
la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile
ovvero con box doccia.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’intervento in esame va qualificato manutenzione ordinaria e,
pertanto, per la relativa spesa non è
possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.
Detta spesa non può altresì usufruire della detrazione prevista per gli
interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche, per la
quale è necessario che l’intervento presenti le caratteristiche tecniche
espressamente previste dalla normativa di riferimento.
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