Nell'ambito delle attività non agonistiche l'obbligo del certificato medico interessa tutti gli sportivi praticanti che, in qualità
di "tesserati" nel territorio nazionale, prendono parte alle iniziative e manifestazioni organizzate dal Coni e dagli altri
organismi sportivi dallo stesso riconosciuti.
Con la circolare n. 6897 del 10.06.2016 il Comitato Olimpico Nazionale ha fornito il proprio contributo per la corretta interpretazione della normativa posta a tutela della salute degli sportivi non agonisti.
L'intervento del Coni, quale massimo organismo dello sport italiano, era stato auspicato dal Ministero della Salute (note nn. 4165/2015 e 6625/2015) nell'intento di superare le criticità interpretative delle norme in tema di certificazione sanitaria per le attività non agonistiche. Infatti, successivamente all'emanazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici (8.08.2014), lo stesso Ministero, con nota esplicativa n. 4165/2015, aveva sottolineato la necessità di definire chiaramente i confini dell'obbligo certificativo in oggetto attraverso la suddivisione degli sportivi non agonisti in specifiche "tipologie di tesserati".
Ciò premesso, il Coni, dopo un periodo di confronto con il Ministero della Salute e ottenuto il parere
favorevole dallo stesso, ha fornito le indicazioni riguardanti l'obbligo della certificazione sanitaria per la pratica sportiva non agonistica in virtù delle diverse categorie di tesserati.
Nell'ambito della circolare in commento il Comitato Olimpico ha fatto chiarezza sugli obblighi sopra richiamati con riferimento a:
- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- tesserati praticanti attività sportive prive di impegno fisico (ovvero con impegno minimo);
- tesserati non praticanti.
Tutte le persone fisiche tesserate nel territorio dello Stato italiano sono pertanto tenute a effettuare il controllo medico annuale presentando il predetto certificato all'atto dell'iscrizione (o comunque prima di partecipare) alle attività non agonistiche organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline sportive associate e/o agli Enti di Promozione Sportiva.
Accanto alla regola di carattere generale il Coni ha previsto delle eccezioni riguardanti quelle iniziative sportive non agonistiche che, pur organizzate dagli enti sopra menzionati, richiedono ai praticanti un limitato/assente impegno fisico tale da escluderle dagli obblighi di certificazione medica (es. aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica, ecc.).
Pertanto, in questi casi, i tesserati partecipanti non sono obbligati a effettuare l'annuale visita medica anche se la stessa, a parere del Coni, risulterebbe comunque consigliata. A titolo esemplificativo la circolare contiene un'elencazione di attività caratterizzate "dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare" quali: sport di tiro, biliardo sportivo, bocce (escluse specialità volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali (discipline regolamentate dalla figest), golf, pesca sportiva di superficie (esclusa long custing e big game), scacchi, curling e stock sport.
Sono totalmente esclusi dagli obblighi in questione le persone fisiche che, pur non praticando alcuna attività, risultano iscritte nell'apposita categoria dei "soggetti tesserati non praticanti" istituita dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva. Quindi, fatta eccezione per le situazioni di esclusione sopra richiamate, tutti i tesserati nazionali dovranno rivolgersi al proprio medico di base ovvero pediatra di libera scelta al fine di ottenere la certificazione abilitante alla pratica dell'attività sportiva non agonistica ovvero ad un qualsiasi medico specialista dello sport.
Enrico Savio da "Razio mattino" del 27.06.2016
Con la circolare n. 6897 del 10.06.2016 il Comitato Olimpico Nazionale ha fornito il proprio contributo per la corretta interpretazione della normativa posta a tutela della salute degli sportivi non agonisti.
L'intervento del Coni, quale massimo organismo dello sport italiano, era stato auspicato dal Ministero della Salute (note nn. 4165/2015 e 6625/2015) nell'intento di superare le criticità interpretative delle norme in tema di certificazione sanitaria per le attività non agonistiche. Infatti, successivamente all'emanazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici (8.08.2014), lo stesso Ministero, con nota esplicativa n. 4165/2015, aveva sottolineato la necessità di definire chiaramente i confini dell'obbligo certificativo in oggetto attraverso la suddivisione degli sportivi non agonisti in specifiche "tipologie di tesserati".
Ciò premesso, il Coni, dopo un periodo di confronto con il Ministero della Salute e ottenuto il parere
favorevole dallo stesso, ha fornito le indicazioni riguardanti l'obbligo della certificazione sanitaria per la pratica sportiva non agonistica in virtù delle diverse categorie di tesserati.
Nell'ambito della circolare in commento il Comitato Olimpico ha fatto chiarezza sugli obblighi sopra richiamati con riferimento a:
- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- tesserati praticanti attività sportive prive di impegno fisico (ovvero con impegno minimo);
- tesserati non praticanti.
Tutte le persone fisiche tesserate nel territorio dello Stato italiano sono pertanto tenute a effettuare il controllo medico annuale presentando il predetto certificato all'atto dell'iscrizione (o comunque prima di partecipare) alle attività non agonistiche organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline sportive associate e/o agli Enti di Promozione Sportiva.
Accanto alla regola di carattere generale il Coni ha previsto delle eccezioni riguardanti quelle iniziative sportive non agonistiche che, pur organizzate dagli enti sopra menzionati, richiedono ai praticanti un limitato/assente impegno fisico tale da escluderle dagli obblighi di certificazione medica (es. aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica, ecc.).
Pertanto, in questi casi, i tesserati partecipanti non sono obbligati a effettuare l'annuale visita medica anche se la stessa, a parere del Coni, risulterebbe comunque consigliata. A titolo esemplificativo la circolare contiene un'elencazione di attività caratterizzate "dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare" quali: sport di tiro, biliardo sportivo, bocce (escluse specialità volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali (discipline regolamentate dalla figest), golf, pesca sportiva di superficie (esclusa long custing e big game), scacchi, curling e stock sport.
Sono totalmente esclusi dagli obblighi in questione le persone fisiche che, pur non praticando alcuna attività, risultano iscritte nell'apposita categoria dei "soggetti tesserati non praticanti" istituita dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva. Quindi, fatta eccezione per le situazioni di esclusione sopra richiamate, tutti i tesserati nazionali dovranno rivolgersi al proprio medico di base ovvero pediatra di libera scelta al fine di ottenere la certificazione abilitante alla pratica dell'attività sportiva non agonistica ovvero ad un qualsiasi medico specialista dello sport.
Enrico Savio da "Razio mattino" del 27.06.2016
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