Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia
delle Entrate, con la circolare n.26 del 01.06.2016, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla procedura
agevolata di assegnazione, cessione e trasformazione con estromissione dei beni
a favore dei soci.
Nel
dettaglio, la legge n. 208 del 28.12.2016 ha previsto
i) l’applicazione, alle predette operazioni, di un’imposta sostitutiva sui redditi e IRAP (in generale, pari
all’8%, mentre nel caso in cui la società sia non operativa la tassazione
arriva al 10,5%);
ii) l’applicazione di un’imposizione
ridotta sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il termine della
procedura, come noto, è fissato al prossimo 30.09.2016.
Non viene previsto,
invece, alcun trattamento agevolato con
riferimento all’IVA, che pertanto dovrà essere applicata nella misura prevista dalla legge.
L’Agenzia delle
Entrate, con la predetta circolare, ha fornito alcuni chiarimenti volti ad
agevolare il buon esito di tali procedure escludendo,
ad esempio, la possibilità di contestare
i cambi di destinazione immobiliari, anche se effettuati nell’immediata
prossimità dell’assegnazione/cessione. Pertanto, qualora i soci siano
interessati ad estrarre beni non
agevolabili in quanto non rientranti nell’ambito oggettivo (beni
strumentali, ad esempio) possono valutare
la possibilità di cambio di destinazione (senza essere sanzionati).
Si
segnala, inoltre, il riallineamento dei
valori utili ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di
registro: l’Agenzia ha, infatti, chiarito che anche per l’imposta di registro il contribuente può procedere
all’assegnazione del bene utilizzando in alternativa il valore catastale o
normale del bene (stando alla lettera della norma, invece, si sarebbe
dovuto calcolare una base imponibile a
sé stante per l’imposta di registro).
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