Assegnazione, cessioni e trasformazioni agevolate

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.26 del 01.06.2016, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla procedura agevolata di assegnazione, cessione e trasformazione con estromissione dei beni a favore dei soci
Nel dettaglio, la legge n. 208 del 28.12.2016 ha previsto 
i) l’applicazione, alle predette operazioni, di un’imposta sostitutiva sui redditi e IRAP (in generale, pari all’8%, mentre nel caso in cui la società sia non operativa la tassazione arriva al 10,5%); 
ii) l’applicazione di un’imposizione ridotta sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il termine della procedura, come noto, è fissato al prossimo 30.09.2016. 
Non viene previsto, invece, alcun trattamento agevolato con riferimento all’IVA, che pertanto dovrà essere applicata nella misura prevista dalla legge.  
L’Agenzia delle Entrate, con la predetta circolare, ha fornito alcuni chiarimenti volti ad agevolare il buon esito di tali procedure escludendo, ad esempio, la possibilità di contestare i cambi di destinazione immobiliari, anche se effettuati nell’immediata prossimità dell’assegnazione/cessione. Pertanto, qualora i soci siano interessati ad estrarre beni non agevolabili in quanto non rientranti nell’ambito oggettivo (beni strumentali, ad esempio) possono valutare la possibilità di cambio di destinazione (senza essere sanzionati). 
Si segnala, inoltre, il riallineamento dei valori utili ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di registro: l’Agenzia ha, infatti, chiarito che anche per l’imposta di registro il contribuente può procedere all’assegnazione del bene utilizzando in alternativa il valore catastale o normale del bene (stando alla lettera della norma, invece, si sarebbe dovuto calcolare una base imponibile a sé stante per l’imposta di registro). 

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