Passa ai contenuti principali
SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA – ULTERIORI CHIARIMENTI

- Quesito
- Si
chiedono ulteriori precisazioni in merito alle spese per la mensa
scolastica comprese, come chiarito nella circolare 3/E/2016, al punto
1.15, tra le “spese per la frequenza scolastica”, detraibili ai sensi
dell’art. 15, c. 1, lett. e-bis) del TUIR.
- In
particolare, si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se
il servizio di mensa scolastica è erogato da soggetti diversi dalla
scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve
essere certificata la spesa sostenuta.
- Risposta
- Le spese
sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese
tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste
dall’art. 15, c. 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili - anche
quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri
soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di
ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo
istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli
alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.
- Ai fini
della detrazione, la
spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale
o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento
- sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella
causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il
nome e cognome dell’alunno. Se per l’erogazione del servizio è previsto
il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o
l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico,
la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal
soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi
l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o
studente. Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto
erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione di
esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 5, c. 1 della Tabella
annessa al DPR n. 642/1972. Si precisa, inoltre, che anche l’istanza
presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in commento è
esente dall’imposta di bollo (art. 14 della citata Tabella), che
espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le “Domande per
ottenere certificati e altri atti e documenti esenti dall’imposta di
bollo…”. Infine, sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del
tributo di bollo, è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi
sono destinati.
Per l’anno d’imposta 2015,
se la documentazione è incompleta, non essendo state fornite istruzioni in
proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere
annotati dal contribuente sul documento di spesa. Si
evidenzia, inoltre, che
la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante
la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la
detrazione spetta ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri
siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia
stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse
dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere
annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima (circolare Agenzia delle Entrate
6.05.2016, n. 18/E, risposta 2.1).
Commenti
Posta un commento