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SANZIONI PER APPOSIZIONE INFEDELE VISTO DI CONFORMITÀ

- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti in ordine all’attuale formulazione dell’art. 39, c.
1-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, in tema di sanzioni applicabili
nell’ipotesi di apposizione di infedele visto di conformità.
- Risposta
- La vigente
versione dell’art. 39, c. 1-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 -
concernente le sanzioni poste a carico di coloro che rilasciano sulle
dichiarazioni dei redditi il visto di conformità, ovvero l’asseverazione,
infedele - dispone che il centro di assistenza per il quale ha operato il
responsabile dell’assistenza fiscale che ha apposto un visto di
conformità infedele, a decorrere dal 1.01.2016, sia obbligato
solidalmente in ordine “al
pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme
indicate al comma 1.”, nel caso di violazioni commesse ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 39.
- In
particolare, per effetto dell’integrazione sopra richiamata, il CAF
attualmente risponde
solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una
“somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente” per violazioni
riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art.
36-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi
degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di
liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di
controllo, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 26.10.1972,
n. 633.
- È esclusa
la colpevolezza del responsabile dell’assistenza fiscale - e, per
l’effetto, anche la responsabilità solidale del CAF - qualora il visto
infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente.
- La
punibilità della violazione relativa all’apposizione del visto di
conformità su dichiarazione infedele è comunque condizionata, per
espressa previsione normativa, alla circostanza che non trovi
applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602/1973. Tale disposizione prevede
che “Non si
procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila…”,
importo attualmente innalzato a 30 euro. (cfr. circolare n. 34/E/ 2015).
- La
responsabilità solidale opera poi, in ogni caso, nel rispetto del combinato
disposto degli articoli 5 e 11 del D. Lgs. n. 472/1997, che disciplinano il
principio di colpevolezza e di responsabilità nell’ambito delle regole generali
sulle sanzioni amministrativo-tributarie. Inoltre, in virtù del principio di
legalità di cui all’art. 3 del citato D. Lgs. n. 472/1997, l’estensione della responsabilità
solidale alle altre somme indicate al c. 1 dell’art. 39 del D. Lgs. n.
241/1997, opera relativamente alle violazioni commesse successivamente al
31.12.2015 (circolare Agenzia delle Entrate 18.05.2016, n. 20/E, cap. VI, p.
1).
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