SANZIONI PER APPOSIZIONE INFEDELE VISTO DI CONFORMITÀ

  • Quesito
    • Si chiedono chiarimenti in ordine all’attuale formulazione dell’art. 39, c. 1-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, in tema di sanzioni applicabili nell’ipotesi di apposizione di infedele visto di conformità.
  • Risposta
    • La vigente versione dell’art. 39, c. 1-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - concernente le sanzioni poste a carico di coloro che rilasciano sulle dichiarazioni dei redditi il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele - dispone che il centro di assistenza per il quale ha operato il responsabile dell’assistenza fiscale che ha apposto un visto di conformità infedele, a decorrere dal 1.01.2016, sia obbligato solidalmente in ordine “al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.”, nel caso di violazioni commesse ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 39.
    • In particolare, per effetto dell’integrazione sopra richiamata, il CAF attualmente risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
    • È esclusa la colpevolezza del responsabile dell’assistenza fiscale - e, per l’effetto, anche la responsabilità solidale del CAF - qualora il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
    • La punibilità della violazione relativa all’apposizione del visto di conformità su dichiarazione infedele è comunque condizionata, per espressa previsione normativa, alla circostanza che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602/1973. Tale disposizione prevede che “Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila…”, importo attualmente innalzato a 30 euro. (cfr. circolare n. 34/E/ 2015).
    • La responsabilità solidale opera poi, in ogni caso, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 5 e 11 del D. Lgs. n. 472/1997, che disciplinano il principio di colpevolezza e di responsabilità nell’ambito delle regole generali sulle sanzioni amministrativo-tributarie. Inoltre, in virtù del principio di legalità di cui all’art. 3 del citato D. Lgs. n. 472/1997, l’estensione della responsabilità solidale alle altre somme indicate al c. 1 dell’art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997, opera relativamente alle violazioni commesse successivamente al 31.12.2015 (circolare Agenzia delle Entrate 18.05.2016, n. 20/E, cap. VI, p. 1).

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