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APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA SULLE RATEAZIONI E SUL LIEVE INADEMPIMENTO

- Quesito
- Il D. Lgs.
24.09.2015, n. 159 ha introdotto misure per la semplificazione e la
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione
dell’art. 3, c. 1, lett. a) della legge 11.03.2014, n. 23.
- Si chiede,
in particolare, quale sia l’ambito temporale di applicazione della nuova
disciplina, in materia di rateazione e di lieve inadempimento,
relativamente alla comunicazione degli esiti di controllo di cui al Dpr
n. 6001973 e al Dpr n. 633/1972.
- Risposta
- Le
disposizioni di cui all’art. 3-bis del riformulato D. Lgs. n. 462/1997,
nonché le disposizioni di cui all’art. 15-ter del Dpr n. 602/1973 in
materia di inadempimento nei versamenti (in unica soluzione o in forma
rateale) delle stesse somme, si
applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta
in corso:
- al
31.12.2014, per le somme dovute a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del
Dpr n. 633/1972;
- al
31.12.2013, per le somme dovute a seguito dei controlli
formali effettuati ai sensi dell’art.
36-ter del Dpr n. 600/1973;
al 31.12.2012, per le
somme dovute ai sensi dell’art.
1, c. 412 della legge 30.12.2004, n. 311, a seguito della
liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, con esclusione,
tuttavia, delle somme dovute relativamente alle specifiche
tipologie di redditi soggetti a tassazione separata contemplate all’art. 21 del Tuir,
per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (circolare Agenzia delle Entrate
29.04.2016, n. 17/E, par. 5.1).
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