SPESE PER SOSTITUZIONE SANITARI e DETRAZIONE 36 %



  • Quesito
    • Si chiede se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori.
  • Risposta
    • Ai sensi dell’art. 16-bis, c. 1, lettere b) ed e) del TUIR è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% (attualmente 50%) per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, nonché per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche …;” eseguiti anche su parti comuni.
    • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri un’accessibilità nell’accezione più completa così come stabilito dal D.M. n. 236/1989, può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, poiché in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”. In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici” come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001.”.
    • In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
    • Si ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dall’Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al D.M. n. 236/1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57/1998 e 13/E/2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13/1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e D.M. n. 236/1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.
Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata a interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. C.M. n. 57/1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari (circolare Agenzia delle Entrate 2.03.2006, n. 3/E, risposta 1.6).

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