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SPESE PER SOSTITUZIONE SANITARI e DETRAZIONE 36 %

- Quesito
- Si chiede
se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del
TUIR, per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, per la
sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box
doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere
architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei
lavori.
- Risposta
- Ai sensi
dell’art. 16-bis, c. 1, lettere b) ed e) del TUIR è possibile fruire
della detrazione IRPEF del 36% (attualmente 50%) per le spese sostenute,
tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui,
rispettivamente, alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n.
380/2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, nonché per
le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche …;” eseguiti anche su parti comuni.
- Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che
l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con
sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri
un’accessibilità nell’accezione più completa così come stabilito dal D.M.
n. 236/1989, può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere
architettoniche, poiché in grado di ridurre in parte gli
“ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di
migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”. In merito al corretto
inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha
precisato che gli stessi “si qualificano come interventi di manutenzione
ordinaria in quanto interventi edilizi “che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici”
come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001.”.
- In base
alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, si
ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi
dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli
interventi di manutenzione ordinaria.
- Si
ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno
con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia
agevolabile neanche come intervento diretto all’eliminazione delle
barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte,
gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di
migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella
risposta fornita dall’Amministrazione interpellata non è, infatti,
specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di
cui al D.M. n. 236/1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le
circolari n. 57/1998 e 13/E/2001, che le relative spese non sono detraibili
ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari
richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche
tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere
architettoniche (cfr. legge n. 13/1989, disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, e D.M. n. 236/1989) non possono essere qualificati come tali e,
pertanto, non sono agevolabili.
Resta fermo che la
sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi
agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata
o correlata a interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta
in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore”
rispetto a quella “inferiore” (cfr. C.M. n. 57/1998), come nel
caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno,
con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari (circolare Agenzia delle Entrate
2.03.2006, n. 3/E, risposta 1.6).
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