Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che sono stati recentemente forniti alcuni chiarimenti particolarmente rilevanti in materia di bonus sull’assunzione di tirocinanti nell’ambito del programma Garanzia Giovani.
Ci si riferisce, in particolare, all’incentivo introdotto a decorrere dal 01.03.2016 a favore delle assunzioni a tempo indeterminato di giovani tirocinanti, grazie al quale i datori di lavoro possono fruire di una somma una tantum (in compensazione dei contributi) fino a 12.000 euro per ogni singola assunzione.
Al riguardo, si segnala che tale agevolazione ha un ambito di applicazione del tutto indipendente dal bonus occupazionale ordinario e, pertanto, può essere applicata anche in quelle regioni in cui la misura ordinaria non è stata attivata (regioni Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, mentre la Campania è stata recentemente inclusa anche nel bonus occupazionale ordinario).
Dal punto di vista applicativo, l’agevolazione interessa le assunzioni di giovani tirocinanti a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato svolto presso un altro datore di lavoro: l’agevolazione, quindi, interessa tutti i datori di lavoro che assumono un giovane tirocinante e non solo il soggetto che ha ospitato il lavoratore durante il tirocinio.
Sono, inoltre, ammesse le assunzioni tramite contratto di apprendistato professionalizzante. Per quanto concerne la cumulabilità dell’agevolazione, si segnala che il bonus per la stabilizzazione dei tirocinanti non può essere fruito contemporaneamente (per il medesimo soggetto) al bonus ordinario sulle assunzioni a tempo indeterminato riconosciuto dal programma Garanzia Giovani (per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani profilati, a prescindere dal fatto che abbiano o meno svolto attività di tirocinio), mentre invece il bonus è cumulabile con lo sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità (n. 208 del 28.12.2016, come precisato dalla circolare INPS n. 57/2016).
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