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CREDITO D`IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL`ESTERO

- Quesito
- In caso di
certificazioni estere che riepilogano redditi e ritenute percepite da
soggetto residente si chiede quale sia la documentazione necessaria, ai
fini della corretta apposizione del visto di conformità, in merito,
soprattutto, alla definitività d’imposta pagata all’estero.
- Si chiede,
in particolare, se il cliente, nel caso in cui non abbia copia della
dichiarazione dei redditi presentata all’estero, possa produrre
un’autocertificazione con la quale attesti che l’imposta pagata
all’estero è divenuta definitiva e che non ha presentato alcuna
dichiarazione dei redditi all’estero.
- Risposta
- Con circolare n. 9/E/2015, al
par. 2.4 (riguardante la definitività delle imposte
pagate all’estero), è stato specificato che ai fini della verifica della
detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti
documenti:
- un
prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato,
dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle
imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del
credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al c. 1
dell’art. 165 TUIR (RE/RCN x imposta Italiana);
- la copia
della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia
ivi previsto tale adempimento;
- la
ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale
certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di
fonte estera;
- l’eventuale
richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei
redditi.
- Ciò
premesso, il
contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi
presentata nel Paese estero solo se tale adempimento sia ivi previsto. Si
ritiene che il contribuente possa attestare con una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.
47 del DPR n. 445/2001, la
circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione
dei redditi nello Stato estero.
Rimane
fermo che anche in tale caso deve
essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese
estero (circolare Agenzia delle Entrate 2.03.2016, n. 3/E, risposta 1.14.).
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