CREDITO D`IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL`ESTERO


  • Quesito
    • In caso di certificazioni estere che riepilogano redditi e ritenute percepite da soggetto residente si chiede quale sia la documentazione necessaria, ai fini della corretta apposizione del visto di conformità, in merito, soprattutto, alla definitività d’imposta pagata all’estero.
    • Si chiede, in particolare, se il cliente, nel caso in cui non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero, possa produrre un’autocertificazione con la quale attesti che l’imposta pagata all’estero è divenuta definitiva e che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi all’estero.
  • Risposta
    • Con circolare n. 9/E/2015, al par. 2.4 (riguardante la definitività delle imposte pagate all’estero), è stato specificato che ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
      • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al c. 1 dell’art. 165 TUIR (RE/RCN x imposta Italiana);
      • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
      • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
      • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
      • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
    • Ciò premesso, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero solo se tale adempimento sia ivi previsto. Si ritiene che il contribuente possa attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2001, la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero.
       Rimane fermo che anche in tale caso deve essere conservata la ricevuta del versamento delle      imposte pagate nel Paese estero (circolare Agenzia delle Entrate 2.03.2016, n. 3/E, risposta 1.14.).

Commenti