Gentile lettore , con la presente
desideriamo informarLa che per i premi relativi
a polizze infortuni, morte o invalidità permanente o per la polizza LCT che verranno versati nel 2016 sono previsti due limiti di
detraibilità:
i) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro;
ii) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per
oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
In buona sostanza, in presenza di entrambe le polizze si deve utilizzare:
i) per prima, la detrazione relativa ai premi
versati per le polizze vita, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di € 530 );
ii) successivamente,
la detrazione relativa ai premi versati
per la polizza LTC.
In ogni caso, le
detrazioni nel loro complesso non potranno comunque superare € 1.291,14.
Si rammenta, infine, che per poter agevolare
la compilazione della dichiarazione dei redditi, delle somme corrisposte per i
premi assicurativi, generalmente l’assicurazione rilascia un apposito prospetto
nel quale sono evidenziati:
i) i dati del contraente;
ii) i dati dell’assicurato;
iii) il tipo e la decorrenza del contratto;
iv) gli importi fiscalmente rilevanti.
Da ultimo si segnala che, secondo quanto
riportato da certa stampa specializzata, tra
i prossimi impegni del governo ci sarebbe l’incremento – da Euro 530 ad
Euro 750 - della detrazione per le
polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili.
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