Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa
che a partire dal prossimo 12.03.2016
sarà attiva la nuova procedura di dimissioni del lavoratore e risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
Considerata la complessità della
procedura, i lavoratori avranno la possibilità di rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati all’invio telematico
(patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di
certificazione) che si occuperà, al
loro posto, di tutti gli adempimenti previsti per la presentazione delle
dimissioni.
Si segnala che il lavoratore, secondo la nuova procedura, ha la possibilità di revocare le
dimissioni entro sette giorni dalla loro trasmissione.
Il Ministero del
Lavoro, con la circolare n. 12 del
04.03.2016 è intervenuto per fornire chiarimenti sul DM 15.12.2015,
precisando le conseguenze del mancato
rispetto delle formalità da parte del lavoratore per confermare le proprie
dimissioni.
Al riguardo, è stato precisato che il datore di lavoro può considerare valide solo le dimissioni
presentate attraverso le nuove formalità telematiche.
In mancanza di tali
formalità, ovvero in caso di inerzia del lavoratore, il rapporto non può considerarsi cessato
(con tutte le conseguenze connesse).
Per approfondire scarica la circolare dello Studio Aleotti
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