Il modello EAS deve essere inviato, come noto, ai sensi dell’art. 30 del DL 185/2008, dagli enti che
intendono fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 del
DPR 633/72.
Qualora, successivamente al primo invio del modello, siano avvenute variazione dei dati comunicati (salvo alcune eccezioni), occorre presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
Di conseguenza, scade il prossimo 31.03.2016 il termine per presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2015.
Ricordiamo che, in ogni caso, non costituisce modifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti:
i) ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
ii) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione;
iii) ammontare delle raccolte pubbliche di fondi;
iv) ammontare delle entrate complessive;
v) numero degli associati;
vi) ammontare delle erogazioni liberali;
vii) ammontare dei contributi pubblici.
Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell’ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 125 del 6 dicembre 2010).
Ad ogni modo, qualora l’ente fosse tenuto alla ripresentazione del modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che nel nuovo modello ripresentato occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni.
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l’omessa presentazione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Si osserva, infine, che, la remissione in bonis sembrerebbe applicabile anche al caso di specie, posto che la presentazione del modello EAS "aggiornato" appare indispensabile per mantenere i benefici fiscali.
Il modello EAS "aggiornato" potrebbe, quindi, essere presentato tardivamente (entro il 30.9.2016, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2015), con il versamento della sanzione pari a 258,00 euro.
intendono fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 del
DPR 633/72.
Qualora, successivamente al primo invio del modello, siano avvenute variazione dei dati comunicati (salvo alcune eccezioni), occorre presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
Di conseguenza, scade il prossimo 31.03.2016 il termine per presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2015.
Ricordiamo che, in ogni caso, non costituisce modifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti:
i) ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
ii) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione;
iii) ammontare delle raccolte pubbliche di fondi;
iv) ammontare delle entrate complessive;
v) numero degli associati;
vi) ammontare delle erogazioni liberali;
vii) ammontare dei contributi pubblici.
Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell’ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 125 del 6 dicembre 2010).
Ad ogni modo, qualora l’ente fosse tenuto alla ripresentazione del modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che nel nuovo modello ripresentato occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni.
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l’omessa presentazione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Si osserva, infine, che, la remissione in bonis sembrerebbe applicabile anche al caso di specie, posto che la presentazione del modello EAS "aggiornato" appare indispensabile per mantenere i benefici fiscali.
Il modello EAS "aggiornato" potrebbe, quindi, essere presentato tardivamente (entro il 30.9.2016, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2015), con il versamento della sanzione pari a 258,00 euro.
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