Lavoratori domestici: aggiornate le fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi per il 2016


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS (Circolare n. 16 del 29 gennaio 2016) ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici
La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione, da parte dell’ISTAT, dell’aumento nella misura di meno 0,1% punti percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2014 dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 dicembre 2015: di conseguenza si è reso necessario rideterminate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici. Nel dettaglio, l’Istituto di previdenza riporta, nella circolare, gli importi orari dei contributi (comprensivi e non comprensivi della quota CUAF) e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2016/31.12.2016. Rammentiamo, inoltre che, ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) che
i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012; 
ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti. 
Si ricorda, infine, che, i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero:
i) entro lunedì 11 aprile 2016 (I° trimestre 2016 gennaio – marzo); 
ii) entro lunedì 11 luglio 2016 (II° trimestre 2016 aprile – giugno); 
iii) entro lunedì 10 ottobre 2016 (III° trimestre 2016 luglio – settembre); 
iv) entro martedì 11 gennaio 2017 (IV ° trimestre 2016 ottobre – dicembre). 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.

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