Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS (Circolare n. 16 del 29 gennaio 2016) ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi
dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici.
La pubblicazione della
circolare segue alla comunicazione, da parte dell’ISTAT, dell’aumento nella misura di meno 0,1% punti percentuali dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
tra il periodo
gennaio 2014 ‐ dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 ‐ dicembre
2015: di conseguenza si è reso necessario rideterminate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici. Nel
dettaglio, l’Istituto di previdenza riporta, nella circolare, gli importi orari dei contributi
(comprensivi e non comprensivi della quota CUAF) e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2016/31.12.2016. Rammentiamo, inoltre
che, ai rapporti di lavoro domestico a
tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all’1,40%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione
convenzionale) che:
i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della
Legge n. 92/2012;
ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di
dipendenti assenti.
Si
ricorda, infine, che, i contributi
devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a
quello in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero:
i) entro
lunedì 11 aprile 2016 (I° trimestre 2016 gennaio – marzo);
ii) entro
lunedì 11 luglio 2016 (II° trimestre 2016 aprile – giugno);
iii) entro lunedì 10 ottobre 2016 (III° trimestre 2016 luglio –
settembre);
iv) entro martedì 11 gennaio 2017 (IV ° trimestre 2016 ottobre –
dicembre).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni
dal licenziamento o dalle dimissioni.
Commenti
Posta un commento