Gentile lettore, con la presente
desideriamo informarLa che, a decorrere dal 01.01.2015 e per gli anni successivi
(pertanto anche per il periodo
d’imposta 2016), è stato disposto l’incremento
ad Euro 30.000,00 dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione
IRPEF sulle erogazioni liberali in
denaro effettuate a favore delle ONLUS (e dei soggetti che svolgono
attività umanitarie), sul quale applicare l’aliquota attualmente prevista del
26%.
La disposizione in commento prevede, quindi, un massimale di erogazione detraibile, vale a dire che l’importo su cui applicare la predetta percentuale del 26% NON deve eccedere Euro 30.000,00 (per una detrazione massima ottenibile pari ad Euro 7.800,00).
In alternativa alla detrazione d’imposta sopra commentata, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste.
Nello specifico, per le persone fisiche, l'erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui, a condizione che il beneficiario dell’erogazione sia obbligato:
i) a tenere scritture contabili idonee a rappresentare, con analiticità e completezza, le operazioni effettuate nel periodo di gestione;
ii) a predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.
Nella informativa che segue verrà proposto un confronto tra le predette agevolazioni riconosciute a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle ONLUS per il periodo d’imposta 2016.
La disposizione in commento prevede, quindi, un massimale di erogazione detraibile, vale a dire che l’importo su cui applicare la predetta percentuale del 26% NON deve eccedere Euro 30.000,00 (per una detrazione massima ottenibile pari ad Euro 7.800,00).
In alternativa alla detrazione d’imposta sopra commentata, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste.
Nello specifico, per le persone fisiche, l'erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui, a condizione che il beneficiario dell’erogazione sia obbligato:
i) a tenere scritture contabili idonee a rappresentare, con analiticità e completezza, le operazioni effettuate nel periodo di gestione;
ii) a predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.
Nella informativa che segue verrà proposto un confronto tra le predette agevolazioni riconosciute a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle ONLUS per il periodo d’imposta 2016.
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