Gentile lettore, con la presente
desideriamo informarLa che con la
legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015) il
legislatore ha introdotto alcune
agevolazioni che consentono ai soci di società commerciali di estromettere
alcuni beni dal regime di impresa applicando un’aliquota d’imposta agevolata.
L’agevolazione consente in buona sostanza:
i) di affrancare le
plusvalenze derivanti dall’assegnazione/cessione/trasformazione con
un’aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP;
ii)
di determinare (entro un range
predeterminato) il valore di cessione, con effetti anche sull’imposta da
versare;
iii) di beneficiare di una riduzione sull’imposta di
registro.
Trattandosi di assegnazione di beni societari, l’estromissione
dovrà tenere in adeguata
considerazione il mantenimento della proporzionalità del trattamento dei soci:
a fronte dell’assegnazione di un immobile ad un socio, ad esempio, dovranno
essere corrisposte ai restanti soci
delle somme in danaro per mantenere un trattamento proporzionale.
In
alternativa, il socio assegnatario
potrebbe accollarsi un debito societario, con effetti sostanzialmente
identici.
Seppure non sia sempre nel concreto attuabile, si potrebbe
realizzare una estrazione dal regime di impresa con assegnazione pro quota a tutti i soci, così da garantire automaticamente
l’equilibrio delle posizioni degli interessati.
L’assegnazione, inoltre,
potrebbe essere accompagnata dalla corresponsione
di una somma a conguaglio regolata tra gli stessi soci, senza ulteriori
assegnazioni da parte della società ai soci.
Considerato che il rispetto
della proporzionalità è la principale problematica relativa all’applicazione
del regime agevolato, è necessario individuare gli
strumenti a disposizione dei soci per garantire la proporzionalità dell’estromissione.
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