La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un'agevolazione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari
concesse in comodato.
Tale agevolazione fa riferimento alle unità immobiliari, con eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 E A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso. Di conseguenza, se il comodante possiede anche solo lo 0,1% di un altro immobile non necessariamente a destinazione abitativa, il beneficio in questione non opera.
Al comodatario, invece, non vengono poste particolari condizioni se non quella di adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale ovvero deve dimorare abitualmente e risiedervi anagraficamente.
È nella pratica possibile che si verifichi un'ipotesi di abitazione agevolabile solo per metà, ad esempio nel caso di abitazione in comproprietà di due coniugi di cui solo uno rispetti le condizioni imposte dalla norma.
La legge, infine, specifica che per fruire dell'agevolazione in esame è necessario che il contratto di comodato d'uso gratuito, attestante la concessione del bene al parente, sia registrato.
Dunque, indipendentemente dal fatto che il contratto sia scritto o verbale (la disciplina al riguardo non prevede infatti alcun obbligo di forma), la norma ne prevede la registrazione quale condizione necessaria per poter usufruire dell'agevolazione.
A tal fine, occorre tener presente che essendo l'IMU un'imposta applicata per mesi completi ed essendo computato per intero il mese per il quale il possesso, o la condizione agevolativa, si sia protratta per almeno 15 giorni, sarà necessario procedere quanto prima alla registrazione del contratto, tenendo conto che quest'ultima dovrà essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto. Il costo da sostenere è pari ad euro 200,00 per l'imposta fissa di registro ed euro 16,00 per la marca da bollo.
Ulteriore adempimento in capo al soggetto passivo è la presentazione della dichiarazione IMU 2016 entro il 30.06.2017, ai fine di attestare l'effettivo possesso dei requisiti sopra illustrati.
Cristina Rigato su Ratio Mattino
Tale agevolazione fa riferimento alle unità immobiliari, con eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 E A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso. Di conseguenza, se il comodante possiede anche solo lo 0,1% di un altro immobile non necessariamente a destinazione abitativa, il beneficio in questione non opera.
Al comodatario, invece, non vengono poste particolari condizioni se non quella di adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale ovvero deve dimorare abitualmente e risiedervi anagraficamente.
È nella pratica possibile che si verifichi un'ipotesi di abitazione agevolabile solo per metà, ad esempio nel caso di abitazione in comproprietà di due coniugi di cui solo uno rispetti le condizioni imposte dalla norma.
La legge, infine, specifica che per fruire dell'agevolazione in esame è necessario che il contratto di comodato d'uso gratuito, attestante la concessione del bene al parente, sia registrato.
Dunque, indipendentemente dal fatto che il contratto sia scritto o verbale (la disciplina al riguardo non prevede infatti alcun obbligo di forma), la norma ne prevede la registrazione quale condizione necessaria per poter usufruire dell'agevolazione.
A tal fine, occorre tener presente che essendo l'IMU un'imposta applicata per mesi completi ed essendo computato per intero il mese per il quale il possesso, o la condizione agevolativa, si sia protratta per almeno 15 giorni, sarà necessario procedere quanto prima alla registrazione del contratto, tenendo conto che quest'ultima dovrà essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto. Il costo da sostenere è pari ad euro 200,00 per l'imposta fissa di registro ed euro 16,00 per la marca da bollo.
Ulteriore adempimento in capo al soggetto passivo è la presentazione della dichiarazione IMU 2016 entro il 30.06.2017, ai fine di attestare l'effettivo possesso dei requisiti sopra illustrati.
Cristina Rigato su Ratio Mattino
Commenti
Posta un commento