Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con la legge di stabilità per il 2016 (legge
n. 208 del 28.12.2015) è stata reintrodotta l’agevolazione sui premi di produttività erogati ai lavoratori.
Si ricorda che l’agevolazione è stata prorogata
di anno in anno fino allo scorso 2015, anno in cui il legislatore non ha fornito le coperture per garantirla. Con la
legge di stabilità per il 2016 il
legislatore ha reintrodotto la
tassazione agevolata dei premi di produttività prevedendo, oltre
all’applicazione della tassazione agevolata del 10%, la detassazione totale
di alcuni emolumenti erogati al lavoratore.
Con riferimento alla
tassazione agevolata, si segnala che hanno
accesso alla misura agevolativa, nel limite di 2.000 euro (2.500 se è
prevista la partecipazione paritetica dei lavoratori all’organizzazione del
lavoro), i lavoratori che hanno conseguito
un reddito inferiore ai 50.000 euro nel 2015.
Viene prevista, invece, l’esclusione dalla base imponibile di
tutte le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti in relazione a servizi
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di
culto fruiti in sostituzione delle somme detassate.
In buona sostanza,
viene introdotta una sorta di regime opzionale in cui:
i) i premi possono
beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10%;
ii) i premi erogati sotto
forma di servizi (come meglio si vedrà nel proseguo) possono beneficiare di una detassazione totale.
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