INPS gestione separata: carico contributivo 2016


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con riferimento all’anno 2016, la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 presenta importanti novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti. 
In particolare, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di compito) applicabile nel 2016
i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 23,5% al 24%
ii) ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 30% al 31% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale);
iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, l’aliquota previdenziale rimane confermata al 27% (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013, 2014 e 2015
Con riguardo alla decorrenza dell’obbligo contributivo in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di “cassa allargata” ex art. 51, comma 1 del TUIR, l’aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 23,5% o del 30,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, se corrisposti fino al 12 gennaio 2016 compreso
Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2016, anche se relativi ad anni precedenti.

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