Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con riferimento all’anno 2016, la
disciplina della contribuzione dovuta
alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 presenta importanti novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti.
In
particolare, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e
di compito) applicabile nel 2016:
i) agli
iscritti alla Gestione separata INPS assicurati
anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa
dal 23,5% al 24%;
ii) ai collaboratori coordinati e continuativi,
agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai
venditori a domicilio, iscritti
esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 30% al 31% (cui va aggiunto
il contributo dello 0,72% a titolo
assistenziale);
iii) ai professionisti "senza Cassa",
iscritti esclusivamente alla Gestione
separata e non pensionati, l’aliquota
previdenziale rimane confermata al 27% (cui
va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo
assistenziale), già in vigore negli anni 2013,
2014 e 2015.
Con
riguardo alla decorrenza dell’obbligo
contributivo in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di “cassa allargata” ex art.
51, comma 1 del TUIR, l’aumento non
riguarderà – continuando ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 23,5% o
del 30,72% – i compensi dei lavoratori a
progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a
prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, se corrisposti fino al 12
gennaio 2016 compreso.
Per tutti
gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro
dipendente, le nuove misure scatteranno,
per contro, con riferimento ai compensi
percepiti sin dal 1° gennaio del 2016, anche
se relativi ad anni precedenti.
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