Forfettario sempre conveniente per le nuove iniziative produttive ed i titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione;
da valutare caso per caso in tutte le altre ipotesi.
È questo lo scenario che si presenta di fronte a tutti coloro che dal 1.01.2016 hanno deciso di aprire una partita Iva per intraprendere, in forma individuale o al massimo sotto forma di impresa familiare, una attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Cessato definitivamente dal 31.12.2015 il regime dei minimi, d'ora in avanti i confronti per chi apre un'attività si limitano a 2 soli regimi alternativi: il nuovo forfettario, così come ridisegnato dalla legge di Stabilità 2016, e quello ordinario.
Sono proprio le modifiche apportate al regime a forfait - introdotto dalla L. 190/2014 - che lo rendono sicuramente vincente quando si deve avviare un'attività avente i requisiti della nuova iniziativa produttiva di cui al c. 65 dell'art. 1 della stessa legge.
La riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5%, in luogo dell'ordinario 15%, e la possibilità di usufruire della stessa per un quinquennio, compreso l'anno di avvio dell'attività, lo rendono sicuramente preferibile al regime ordinario, praticamente nella totalità dei casi.
Stesso discorso per chi intende avviare un'attività individuale con partita Iva nel 2016 ed è possessore di redditi di lavoro dipendente o assimilati o di pensione. Per questi contribuenti, infatti, la legge di Stabilità 2016 ha sostituito il precedente requisito della prevalenza dell'attività con partita Iva rispetto agli altri redditi – di difficile applicazione pratica – con un limite quantitativo di semplice verifica ed attuazione.
Potranno, infatti, aprire la loro partita Iva in regime forfettario anche coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir, non eccedenti l'importo di 30.000 euro.
In altre parole, un titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione che su base mensile si attesta sotto i 2.500 euro (mensilità aggiuntive comprese) potrà tranquillamente accedere al regime a forfait evitando il cumulo dei redditi con tutti gli evidenti vantaggi fiscali che ne conseguono.
Oltre al risparmio in termini di pure aliquote garantito dal mancato cumulo, il possesso di altri redditi soggetti all'Irpef può consentire al contribuente di sfruttare appieno eventuali situazioni soggettive che danno diritto a sconti e riduzioni che altrimenti nel regime ad imposizione sostitutiva come il forfait andrebbero perdute.
È il caso di detrazioni per carichi di famiglia, per il sostenimento di oneri quali interessi passivi su mutui per l'abitazione principale e così via.
In tutte le altre situazioni, chi decide di avviare un'attività nel 2016 dovrà confrontare il nuovo regime a forfait con quello ordinario, magari nella versione semplificata.
Per questi soggetti non esiste a priori una scelta preconfezionata. Le variabili che entrano in gioco sono più di una e possono far propendere la decisione per l'uno o per l'altro regime.
Si pensi, tanto per fare qualche esempio, al fatto che nel regime a forfait sono previste aliquote reddituali piuttosto elevate che potrebbero risultare in molti casi ben più elevate di quelle reali.
Si pensi ancora alla variabile Iva che nel regime ad imposta sostitutiva è esclusa ma che potrebbe avere un certo peso nel caso in cui il contribuente abbia la necessità di fare acquisti soggetti ad Iva, con la conseguente impossibilità di portare la stessa in detrazione.
Andrea Bongi su Ratio Mattino del 22.1.2016
Per saperne di più contattaci Studio Aleotti
È questo lo scenario che si presenta di fronte a tutti coloro che dal 1.01.2016 hanno deciso di aprire una partita Iva per intraprendere, in forma individuale o al massimo sotto forma di impresa familiare, una attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Cessato definitivamente dal 31.12.2015 il regime dei minimi, d'ora in avanti i confronti per chi apre un'attività si limitano a 2 soli regimi alternativi: il nuovo forfettario, così come ridisegnato dalla legge di Stabilità 2016, e quello ordinario.
Sono proprio le modifiche apportate al regime a forfait - introdotto dalla L. 190/2014 - che lo rendono sicuramente vincente quando si deve avviare un'attività avente i requisiti della nuova iniziativa produttiva di cui al c. 65 dell'art. 1 della stessa legge.
La riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5%, in luogo dell'ordinario 15%, e la possibilità di usufruire della stessa per un quinquennio, compreso l'anno di avvio dell'attività, lo rendono sicuramente preferibile al regime ordinario, praticamente nella totalità dei casi.
Stesso discorso per chi intende avviare un'attività individuale con partita Iva nel 2016 ed è possessore di redditi di lavoro dipendente o assimilati o di pensione. Per questi contribuenti, infatti, la legge di Stabilità 2016 ha sostituito il precedente requisito della prevalenza dell'attività con partita Iva rispetto agli altri redditi – di difficile applicazione pratica – con un limite quantitativo di semplice verifica ed attuazione.
Potranno, infatti, aprire la loro partita Iva in regime forfettario anche coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir, non eccedenti l'importo di 30.000 euro.
In altre parole, un titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione che su base mensile si attesta sotto i 2.500 euro (mensilità aggiuntive comprese) potrà tranquillamente accedere al regime a forfait evitando il cumulo dei redditi con tutti gli evidenti vantaggi fiscali che ne conseguono.
Oltre al risparmio in termini di pure aliquote garantito dal mancato cumulo, il possesso di altri redditi soggetti all'Irpef può consentire al contribuente di sfruttare appieno eventuali situazioni soggettive che danno diritto a sconti e riduzioni che altrimenti nel regime ad imposizione sostitutiva come il forfait andrebbero perdute.
È il caso di detrazioni per carichi di famiglia, per il sostenimento di oneri quali interessi passivi su mutui per l'abitazione principale e così via.
In tutte le altre situazioni, chi decide di avviare un'attività nel 2016 dovrà confrontare il nuovo regime a forfait con quello ordinario, magari nella versione semplificata.
Per questi soggetti non esiste a priori una scelta preconfezionata. Le variabili che entrano in gioco sono più di una e possono far propendere la decisione per l'uno o per l'altro regime.
Si pensi, tanto per fare qualche esempio, al fatto che nel regime a forfait sono previste aliquote reddituali piuttosto elevate che potrebbero risultare in molti casi ben più elevate di quelle reali.
Si pensi ancora alla variabile Iva che nel regime ad imposta sostitutiva è esclusa ma che potrebbe avere un certo peso nel caso in cui il contribuente abbia la necessità di fare acquisti soggetti ad Iva, con la conseguente impossibilità di portare la stessa in detrazione.
Andrea Bongi su Ratio Mattino del 22.1.2016
Per saperne di più contattaci Studio Aleotti
Commenti
Posta un commento