tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ovvero
per le quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione.
A titolo esemplificativo, dovranno provvedere al versamento dell’imposta i titolari di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i proprietari di unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio:
i) le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”);
ii) le abitazioni concesse in locazione;
iii) le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non
siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune.
Sempre entro il prossimo 16 dicembre 2015, salvo particolari eccezioni, coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati (compresa l’abitazione principale) e/o aree fabbricabili, saranno tenuti a versare il saldo della TASI. In riferimento alle modalità di pagamento si ricorda che i versamenti IMU/TASI devono essere effettuati alternativamente:
i) tramite il mod. F24, con possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi spettanti, nei limiti delle vigenti disposizioni.;
ii) l’apposito bollettino di c/c/p (IMU numero di c/c “1008857615” e TASI “1017381649”.
Resta ovviamente inteso che i “ritardatari” che non arriveranno puntuali alla scadenza del 16 dicembre 2015, possono comunque sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una mini sanzione e
gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo.
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