Rimborsi Spese ai Volontari delle associazioni


Gentile lettore, si segnala che la Suprema Corte di Cassazione, 6^ sezione civile ordinaria, con la sentenza n° 23890 pubblicata il 23.11.2015, in relazione ai rimborsi spese ai volontari delle associazioni di volontariato, ha stabilito che:

  • In base all’art. 2, c. 2 della L. 266/1991, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa. 
  • La prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. 
  • Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo Irpef) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso. 
  • La seconda parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dall'associazione di volontariato ai propri associati qualora gli stessi eccedano i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 
  • In sostanza, la disposizione tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro. 

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