Gentile lettore, si segnala che la Suprema
Corte di Cassazione, 6^ sezione civile ordinaria, con la sentenza
n° 23890 pubblicata il 23.11.2015, in relazione ai rimborsi spese ai volontari delle associazioni di volontariato, ha stabilito che:
- In base all’art. 2, c. 2 della L. 266/1991, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dall’organizzazione stessa.
- La prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi
qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai
propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente
individuate, effettivamente sostenute dai percettori.
- Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione,
per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo Irpef) l'onere di
documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico
rimborso.
- La seconda parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno
quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dall'associazione di
volontariato ai propri associati qualora gli stessi eccedano i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
- In sostanza, la disposizione tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia,
in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro.
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