Impresa Familiare: entro il 31 dicembre ........


La disciplina dell’impresa familiare è dettata dall’art. 230 bis del codice civile, che attribuisce ai familiari collaboratori del titolare dell’impresa i seguenti diritti:
i) il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
ii) il diritto di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell’azienda, in proporzione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato;
iii) il diritto di partecipare all’attività decisionale inerente all’impiego degli utili e degli incrementi
nonché alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa.
Le modalità di tassazione del reddito di impresa familiare sono disciplinate, invece, dall'art. 5, commi
4 e 5 del D.P.R. n. 917/1986, dove è espressamente stabilito che: il reddito prodotto dall'impresa
familiare stessa è imputato a ciascuno degli aventi diritto, indipendentemente dal reale conseguimento, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49%dell’ammontare che risulta dal modello Unico del titolare, a cui deve in ogni caso essere attribuita una quota minima del 51%.
I partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta. Gli effetti fiscali, connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, con decorrenza differenziata a seconda che si tratti:
i) di un’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare;
ii) di un’impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare;
iii) dell’ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore.
In caso di nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta e quindi l’imputazione della quota al collaboratore avverrà dall’anno di costituzione.
 Di contro, invece, nel caso di costituzione dell’impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all’inizio dell’attività imprenditoriale - ovvero nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente - gli effetti fiscali si producono a decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.
per saperne di più  ....   Studio Aleotti

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