Acconto IVA 2015: alla cassa entro il 28 dicembre

L’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405 ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di pagamento di un
acconto sull’IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro il
giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l'anno 2015, tale termine scade il giorno
28.12.2015, in quanto il 27 dicembre cade di domenica.
Il contribuente tenuto al versamento dell'acconto ha a disposizione tre modalità di determinazione dello stesso:
i) METODO STORICO che prevede il pagamento dell'88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del quarto trimestre 2014 (da calcolare sommando l'acconto versato e il saldo versato l'anno
successivo);
ii) METODO PREVISIONALE si versa l'88% dell'IVA effettivamente dovuta sul
mese di dicembre 2015 o sul quarto trimestre 2015 (calcolo in via generale difficile da
ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto);
iii) METODO ANALITICO si versa il 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20.12.2015.
Se si utilizza quest’ultimo metodo occorre considerare, peraltro:
i) l'IVA A DEBITO e a CREDITO relativa alle operazioni annotate dal 01.12 al 20.12.2015 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1.10 - 20.12.2015 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale);
ii) l'IVA relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate.

L'Acconto IVA non si può rateizzare, dunque, in caso di impossibilità al pagamento, la norma dispone che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
I contribuenti che non effettueranno il versamento entro il termine del 28.12.2015 possono comunque ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso, previo versamento delle eventuali imposte, degli interessi legali e delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento) così come riformulate dal D.Lgs. n. 158/2015.
Peraltro, trattandosi di violazioni connesse ad un tributo amministrato dall'Agenzia delle Entrate, non dovrebbero esservi dubbi sull’applicabilità delle modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).


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