Abrogazione del Registro Infortuni

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che il decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015), attuativo del Jobs Act, ha abrogato, a decorrere del 23.12.2015 (ovvero dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso), l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Brevemente, si ricorda che il citato registro infortuni: 
i) ha finalità statistiche e riepilogative dell'andamento del fenomeno infortunistico all'interno dell'impresa; 
ii) andava preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL competenti per territorio, a meno che tale obbligo fosse già stato abrogato con legge regionale. 
Peraltro, ai fini della sussistenza o meno dell’obbligatorietà dell’istituzione del registro degli infortuni, rilevava l’impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico. 
Sul punto, va ricordato che la riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal Dlgs n. 81/2008 aveva già previsto l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni, per la cui definitiva disapplicazione si sarebbe dovuta attendere l’istituzione del Sinp, ad a oggi non ancora operativa. Tuttavia, preso atto che i tempi di emanazione del decreto SINP risultano oltremodo lunghi, il decreto semplificazioni ha provveduto direttamente a statuire che, a decorrere il 23 dicembre 2015, sia definitivamente abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
Pertanto, a decorrere da tale data, non risulterà più applicabile la sanzione amministrativa da Euro 2.580 ad Euro 15.490 euro prevista in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni (art. 89, co. 3 del DLgs. 626/1994).

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