Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che il decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015), attuativo del Jobs
Act, ha abrogato, a decorrere del 23.12.2015 (ovvero dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso), l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Brevemente, si ricorda che il citato registro infortuni:
i) ha finalità statistiche e riepilogative
dell'andamento del fenomeno infortunistico all'interno dell'impresa;
ii) andava
preventivamente vidimato e vistato in ogni
sua pagina dalle strutture delle ASL
competenti per territorio, a meno che tale
obbligo fosse già stato abrogato con legge regionale.
Peraltro, ai fini
della sussistenza o meno
dell’obbligatorietà dell’istituzione del registro degli infortuni, rilevava
l’impiego di lavoratori subordinati e/o
equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico.
Sul
punto, va ricordato che la riforma
della sicurezza sul lavoro, operata dal Dlgs n. 81/2008 aveva già previsto l'abrogazione delle disposizioni relative
al registro infortuni, per la cui definitiva disapplicazione si sarebbe
dovuta attendere l’istituzione del Sinp,
ad a oggi non ancora operativa.
Tuttavia, preso atto che i tempi di
emanazione del decreto SINP risultano oltremodo lunghi, il decreto semplificazioni ha provveduto direttamente a statuire che,
a decorrere il 23 dicembre 2015, sia definitivamente abolito l'obbligo di
tenuta del registro infortuni.
Pertanto, a decorrere da tale data, non
risulterà più applicabile la
sanzione amministrativa
da Euro 2.580 ad Euro 15.490 euro prevista in caso di mancata tenuta o vidimazione del
registro infortuni (art. 89, co. 3 del
DLgs. 626/1994).
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