Si tratta, come noto, dell’agevolazione che prevede il riconoscimento, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo di 12.500 euro, per la cui fruizione si sarebbe dovuto attendere, appunto, il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento in parola, i soggetti che operano nel settore turistico e che intendono usufruire del credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), utilizzando l'apposito codice tributo "6855" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2015 n. 85).
Viene, inoltre, disposto che per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, effettua controlli automatizzati.
Si precisa, infine, che il relativo modello F24 viene scartato:
i) nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo;
ii) nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
A tal proposito, si rammenta che in data 25.9.2015 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse al beneficio in parola.
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