Gentile lettore , con la presente desideriamo
informarla che il Ministero del Lavoro
ha recentemente fornito le istruzioni
per richiedere la concessione della riduzione contributiva collegata alla
stipula dei contratti di solidarietà "difensivi", ossia i
contratti collettivi aziendali con i quali si stabilisce una riduzione
dell'orario di lavoro al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori
ritenuti in esubero.
Lo sgravio
contributivo viene riconosciuto per periodi decorrenti dal 21.3.2014 (data
di entrata in vigore del DL 34/2014, che ha reso strutturale il beneficio in
argomento) per l'intero periodo di
durata del contratto di solidarietà, nella
misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per
i lavoratori interessati alla riduzione
dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda per accedere allo sgravio dovrà essere presentata con
modalità telematiche:
) al Ministero del Lavoro;
ii) all'INPS
(o INPGI);
iii) alla competente DTL.
In particolare, l'istanza dovrà recare la firma digitale e riportare il "codice
pratica" relativo alla richiesta del trattamento di CIGS per contratto
di solidarietà inviata tramite la procedura "CIGSonline".
Inoltre,
dovrà essere allegata una relazione
illustrativa che descrive gli strumenti migliorativi della produttività
aziendale, nonché l'eventuale piano degli investimenti programmati.
In
relazione alla procedura di invio, il Ministero
del Lavoro precisa che si considereranno inammissibili le istanze inoltrate in
ritardo, oppure incomplete, carenti
o prive della documentazione richiesta.
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