Decontribuzione contratti di solidarietà

Gentile lettore , con la presente desideriamo informarla che il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito le istruzioni per richiedere la concessione della riduzione contributiva collegata alla stipula dei contratti di solidarietà "difensivi", ossia i contratti collettivi aziendali con i quali si stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero. 
Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per periodi decorrenti dal 21.3.2014 (data di entrata in vigore del DL 34/2014, che ha reso strutturale il beneficio in argomento) per l'intero periodo di durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%
La domanda per accedere allo sgravio dovrà essere presentata con modalità telematiche:
) al Ministero del Lavoro
ii) all'INPS (o INPGI); 
iii) alla competente DTL.
In particolare, l'istanza dovrà recare la firma digitale e riportare il "codice pratica" relativo alla richiesta del trattamento di CIGS per contratto di solidarietà inviata tramite la procedura "CIGSonline". 
Inoltre, dovrà essere allegata una relazione illustrativa che descrive gli strumenti migliorativi della produttività aziendale, nonché l'eventuale piano degli investimenti programmati.
In relazione alla procedura di invio, il Ministero del Lavoro precisa che si considereranno inammissibili le istanze inoltrate in ritardo, oppure incomplete, carenti o prive della documentazione richiesta

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