Collaborazione coordinata: contratti abrogati ma non per tutti


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 il
legislatore ha previsto, per molti settori, il superamento dei contratti di collaborazione.
Per effetto delle disposizioni approvate in sede di attuazione del Jobs-Act, la maggior parte dei datori di lavoro (ma non tutti), a partire dal prossimo 01.01.2016, dovrà applicare a tali contratti la disciplina del lavoro dipendente.
Considerato l’approssimarsi di tale data, quindi, i datori di lavoro dovranno provvedere ad individuare lo strumento più opportuno per inquadrare questi lavoratori: proprio a tale scopo il legislatore ha introdotto una procedura di stabilizzazione che consente, a partire dalle assunzioni operate dal prossimo 01.01.2016, di assumere i collaboratori con contratto di lavoro dipendente, con “cancellazione” delle contestazioni (fiscali, economiche e contributive) collegate ai precedenti periodi di lavoro.
In questo modo, i datori di lavoro possono, da una parte, assicurarsi la manodopera necessaria (seppure sotto una diversa forma contrattuale), e dall’altra cancellare qualsiasi contestazione riferita al precedente periodo di lavoro.
Si segnala che il passaggio contrattuale, per tale tipologia di lavoratori, può considerarsi in un certo senso “obbligato”: lo stesso decreto ha, infatti, abrogato la collaborazione a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, riducendo drasticamente gli istituti utilizzabili per
operare un’assunzione.
Tale problematica, invece, non si pone in riferimento ad alcune categorie di datori di lavoro, che potranno utilizzare i contratti di collaborazione coordinata: ci si riferisce, in particolare alle professioni, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai componenti di organi di controllo ed amministrazione ed a tutte le ipotesi specificamente contemplate da un accordo collettivo.

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