Si ricorda che l'APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una superficie utile totale, dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq.
In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le seguenti sanzioni, ovvero:
i) il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l'APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da 700,00 euro a 4.200,00 euro;
ii) il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da 1.000,00 a 6.000,00 euro;
iii) il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro;
iv) il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l'APE è punito con la sanzione da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro;
v) il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l'APE è punito con la sanzione da 300,00 euro a 1.800,00 euro;
vi) in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro.
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