L'intestazione fiduciaria è uno strumento che oltre all'utilizzo più comune e diffuso, garantire l'anonimato di beni mobili,
prevede alcune applicazioni pratiche molto meno conosciute. Tra queste la possibilità di utilizzare l'intestazione fiduciaria
di quote societarie per gestire i rapporti tra i soci quale valida alternativa ai patti sindacali.
L'intestazione fiduciaria, nonostante esista nella forma odierna ormai da oltre 30 anni, rappresenta uno strumento ancora oggi poco diffuso e con molti possibili diversi utilizzi. Il principale, naturalmente, è quello di garantire l'anonimato sia nell'ambito societario, per le quote, sia in ambito finanziario, per tutti gli strumenti finanziari.
In questo modo è possibile, quindi, garantire l'impossibilità ai terzi di venire a conoscenza di essere soci di una società o possessori di determinati strumenti finanziari. Nell'ambito della governance di una società l'intestazione fiduciaria può, invece, rappresentare uno strumento snello e garantista degli accordi tra i soci. Conferendo le istruzioni comuni di diversi soci ad una fiduciaria è possibile, infatti, essere garantiti che in assemblea la fiduciaria voterà secondo quanto deciso preventivamente dai soci, senza alcuna possibilità che quanto deciso in precedenza venga meno in sede assembleare.
La fiduciaria può, inoltre, essere utilizzata come strumento per accompagnare il passaggio generazionale: conferendo mandato fiduciario per l'intestazione congiunta delle quote di una società insieme con gli eredi e prevedendo comunque che per un certo periodo le istruzioni operative alla fiduciaria stessa siano impartite dall'originale titolare fino a quando non reputi pronti gli aventi diritto.
In questo modo il dante causa può scindere l'aspetto patrimoniale e proprietario delle quote da quello gestionale che necessita di un tempo più lungo e di un periodo di accompagnamento. Più in generale possono essere intestati fiduciariamente, garantendo l'anonimato verso terzi, tutti gli strumenti finanziari, oggi disponibili, quali tipicamente le azioni, i derivati, obbligazioni, ecc.
E' opportuno in tal senso precisare che tutti i beni intestati fiduciariamente non prevedono alcun passaggio di proprietà, ma solo un cambio di intestazione come previsto dalla Legge 23.11.1939, n. 1966.
La fiduciaria, che viene annoverata tra gli intermediari finanziari (art. 11, c. 2, lettera a) D.Lgs. 231/2007 – legge antiriciclaggio) quindi non è mai proprietaria dei beni, ma opera solamente su istruzioni scritte del fiduciante.
Nell'ambito dell'intestazione di strumenti finanziari è possibile distinguere tra fiduciarie "statiche" e "dinamiche": queste seconde entrano nel merito della gestione degli strumenti stessi, mentre quelle del primo tipo, "statiche", tipicamente di emanazione professionale, si limitano all'intestazione e all'amministrazione dei beni su esplicite istruzioni del fiduciante, senza mai entrare nel merito delle scelte di gestione.
Il mandato fiduciario, documento che regola i rapporti tra fiduciante e fiduciaria, deve essere in forma scritta e consentire la revoca e la reintestazione dei beni in qualsiasi momento al fiduciante.
Esistono due tipi di mandati fiduciari: il mandato con rappresentanza o mandato senza intestazione, si ha quando il mandante mediante uno specifico atto (procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo; in questo caso, il mandatario agirà di fronte a terzi in nome e per conto del mandante e gli effetti degli atti giuridici ricadranno sul mandante; il mandato senza rappresentanza o mandato con intestazione; in questo caso, non c'è nessuna procura e il mandatario agirà di fronte a terzi per conto del mandante ma in nome proprio.
Di conseguenza gli effetti degli atti giuridici ricadranno su di lui, e poi successivamente saranno trasferiti al mandante.
Pietro Giugliarelli
Ratio Mattino del 30.09.2015
L'intestazione fiduciaria, nonostante esista nella forma odierna ormai da oltre 30 anni, rappresenta uno strumento ancora oggi poco diffuso e con molti possibili diversi utilizzi. Il principale, naturalmente, è quello di garantire l'anonimato sia nell'ambito societario, per le quote, sia in ambito finanziario, per tutti gli strumenti finanziari.
In questo modo è possibile, quindi, garantire l'impossibilità ai terzi di venire a conoscenza di essere soci di una società o possessori di determinati strumenti finanziari. Nell'ambito della governance di una società l'intestazione fiduciaria può, invece, rappresentare uno strumento snello e garantista degli accordi tra i soci. Conferendo le istruzioni comuni di diversi soci ad una fiduciaria è possibile, infatti, essere garantiti che in assemblea la fiduciaria voterà secondo quanto deciso preventivamente dai soci, senza alcuna possibilità che quanto deciso in precedenza venga meno in sede assembleare.
La fiduciaria può, inoltre, essere utilizzata come strumento per accompagnare il passaggio generazionale: conferendo mandato fiduciario per l'intestazione congiunta delle quote di una società insieme con gli eredi e prevedendo comunque che per un certo periodo le istruzioni operative alla fiduciaria stessa siano impartite dall'originale titolare fino a quando non reputi pronti gli aventi diritto.
In questo modo il dante causa può scindere l'aspetto patrimoniale e proprietario delle quote da quello gestionale che necessita di un tempo più lungo e di un periodo di accompagnamento. Più in generale possono essere intestati fiduciariamente, garantendo l'anonimato verso terzi, tutti gli strumenti finanziari, oggi disponibili, quali tipicamente le azioni, i derivati, obbligazioni, ecc.
E' opportuno in tal senso precisare che tutti i beni intestati fiduciariamente non prevedono alcun passaggio di proprietà, ma solo un cambio di intestazione come previsto dalla Legge 23.11.1939, n. 1966.
La fiduciaria, che viene annoverata tra gli intermediari finanziari (art. 11, c. 2, lettera a) D.Lgs. 231/2007 – legge antiriciclaggio) quindi non è mai proprietaria dei beni, ma opera solamente su istruzioni scritte del fiduciante.
Nell'ambito dell'intestazione di strumenti finanziari è possibile distinguere tra fiduciarie "statiche" e "dinamiche": queste seconde entrano nel merito della gestione degli strumenti stessi, mentre quelle del primo tipo, "statiche", tipicamente di emanazione professionale, si limitano all'intestazione e all'amministrazione dei beni su esplicite istruzioni del fiduciante, senza mai entrare nel merito delle scelte di gestione.
Il mandato fiduciario, documento che regola i rapporti tra fiduciante e fiduciaria, deve essere in forma scritta e consentire la revoca e la reintestazione dei beni in qualsiasi momento al fiduciante.
Esistono due tipi di mandati fiduciari: il mandato con rappresentanza o mandato senza intestazione, si ha quando il mandante mediante uno specifico atto (procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo; in questo caso, il mandatario agirà di fronte a terzi in nome e per conto del mandante e gli effetti degli atti giuridici ricadranno sul mandante; il mandato senza rappresentanza o mandato con intestazione; in questo caso, non c'è nessuna procura e il mandatario agirà di fronte a terzi per conto del mandante ma in nome proprio.
Di conseguenza gli effetti degli atti giuridici ricadranno su di lui, e poi successivamente saranno trasferiti al mandante.
Pietro Giugliarelli
Ratio Mattino del 30.09.2015
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