Detrazioni acquisto auto per disabili

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’IRPEF. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione IRPEF spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Inoltre è applicabile l’IVA al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
• 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
• 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
 L’IVA ridotta al 4% è applicabile anche:
• all’acquisto contestuale di optional;
• alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
• alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
La detrazione Irpef per l’acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta, a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap, una sola volta in un periodo di quattro anni (a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico).
Il quadriennio decorre dalla data di acquisto o di importazione del veicolo (Circolare 55/E del 2001)

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