Debitore dichiarato fallito : La procedura di ammissione allo stato passivo.

In generale sono tenuti alla presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo, tutti i creditori chirografari e privilegiati, che vantano crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento: l’onere in parola incombe, quindi, su tutti i creditori concorsuali, ivi compreso il creditore che ha presentato l’istanza di fallimento.
Le domande di ammissione allo stato passivo – che devono essere inoltrate telematicamente all’indirizzo PEC (indicato dal Curatore Fallimentare nell’avviso ex art. 92 L.F.) – si possono così distinguere:
i) “domande tempestive”, proposte fino a 30 giorni prima della data dell’udienza di verifica fissata nella sentenza, che vengono esaminate in tale udienza ed in quelle di eventuale rinvio, all’esito delle quali verrà formato lo stato passivo esecutivo;
ii) “domande tardive”, proposte dopo la scadenza del suddetto termine e fino al compimento del dodicesimo (o diciottesimo) mese successivo al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; tali domande vengono esaminate in apposite successive udienze e nelle stesse forme procedurali previste per le domande tempestive;
iii) “domande ultratardive”, proposte dalla scadenza del dodicesimo (o diciottesimo) mese
successivo al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (e fino all’esaurimento
delle ripartizioni dell’attivo fallimentare), la cui ammissibilità è condizionata alla dimostrazione della
non imputabilità del ritardo.
Si rammenta, al riguardo, che, il decreto sviluppo bis (art.17 del DL 179/2012) ha apportato significative modifiche alla modalità di presentazione della “Domanda di ammissione al passivo” ex art. 93 L.F., prevedendo che la stessa non debba essere depositata in cancelleria, bensì all’indirizzo PEC del Curatore Fallimentare, indicato nell’avviso di cui all’art. 92 L.F. In nessun caso, la domanda di ammissione al passivo potrà, quindi, essere spedita per il tramite del servizio postale, nemmeno per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né può essere depositato tramite supporto cartaceo: l’unico documento allegato al ricorso che deve essere “materialmente” depositato presso la cancelleria del Tribunale che ha dichiarato il fallimento, è l’originale del titolo di credito (art. 93, co.2, L.F.).
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