Proroga pagamenti UNICO 2015, ma non per tutti !


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è stata predisposta la proroga dei
termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 in scadenza il
prossimo 16.06.2015.
La proroga non è prevista per tutti ma solo per i contribuenti interessati dagli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro) a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità, ivi compresi i contribuenti minimi se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi. Novità di quest’anno è l’estensione della proroga anche ai contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione. Per tali contribuenti sono differiti, pertanto, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015. Quindi, non solo IRPEF e IRES, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore
degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
(IVAFE). I versamenti dovranno essere effettuati entro il 6 luglio 2015 senza alcuna
maggiorazione oppure dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

I contribuenti “estranei” agli studi di settore (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) sono
esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari:
i) 16.06.2015, senza maggiorazione di interessi;
ii) 16.07.2015, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio:
i) delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
 ii) dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
 iii) dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri;
iv) degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

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