Il provvedimento previsto dall’art. 1 co. 26 e ss. della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di poter richiedere l’erogazione in busta paga delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR), non sarà realmente operativo fino a che il DPCM che ne detta termini e modalità di attuazione non verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e acquisirà efficacia legislativa.
Infatti, per una piena operatività, mancano ancora alcuni elementi fondamentali, come ad esempio lo standard di modulo di domanda.
Inoltre, nella legge di stabilità 2015 non vengono stabiliti i tempi legati all’efficacia della richiesta.
Si potrebbe, per esempio, supporre che, in caso d’inoltro della istanza, il primo pagamento avvenga nella busta paga relativa al mese seguente, ma non è escluso che venga individuato un termine più ampio, al fine di dare più tempo al datore di lavoro per organizzarsi.
Ancora, vi è un altro aspetto da chiarire, riferito ai datori di lavoro che occupano sino a 49 addetti, per i quali è possibile fronteggiare le richieste di pagamento del TFR in busta paga ricorrendo allo speciale finanziamento bancario assistito da garanzia. Sul punto, è possibile che l’istruttoria della pratica per ottenere il prestito richieda tempi di attuazione più lunghi, anche con riferimento
alle certificazioni che l’INPS sarà chiamata a rilasciare ai datori di lavoro.
Va peraltro osservato che, sempre sul fronte dell’intervento bancario, non si ha ancora notizia dell’accordo quadro che deve essere sottoscritto tra l’ABI e i Ministeri del Lavoro e dell’Economia.
Cannioto - Maccarone in Il sole 24 ore, 03.03.2015, pag.51
Infatti, per una piena operatività, mancano ancora alcuni elementi fondamentali, come ad esempio lo standard di modulo di domanda.
Inoltre, nella legge di stabilità 2015 non vengono stabiliti i tempi legati all’efficacia della richiesta.
Si potrebbe, per esempio, supporre che, in caso d’inoltro della istanza, il primo pagamento avvenga nella busta paga relativa al mese seguente, ma non è escluso che venga individuato un termine più ampio, al fine di dare più tempo al datore di lavoro per organizzarsi.
Ancora, vi è un altro aspetto da chiarire, riferito ai datori di lavoro che occupano sino a 49 addetti, per i quali è possibile fronteggiare le richieste di pagamento del TFR in busta paga ricorrendo allo speciale finanziamento bancario assistito da garanzia. Sul punto, è possibile che l’istruttoria della pratica per ottenere il prestito richieda tempi di attuazione più lunghi, anche con riferimento
alle certificazioni che l’INPS sarà chiamata a rilasciare ai datori di lavoro.
Va peraltro osservato che, sempre sul fronte dell’intervento bancario, non si ha ancora notizia dell’accordo quadro che deve essere sottoscritto tra l’ABI e i Ministeri del Lavoro e dell’Economia.
Cannioto - Maccarone in Il sole 24 ore, 03.03.2015, pag.51
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