Residenza fiscale all'estero


La necessità di individuare la residenza fiscale di una persona fisica discende dal diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti.
Infatti:
 se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle);
 mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.

Il criterio appena descritto, sancito dall’art. 3 del Tuir, comune a molti stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione che, a livello internazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La norma di riferimento, in tema di residenza delle persone fisiche, è l’articolo 2 del D.P.R. 917/1986.

L’art. 2, D.P.R. 917/1986, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

La norma in commento, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
 domicilio nel territorio dello Stato;
 residenza nel territorio dello Stato.


Come si evince dal tenore letterale della norma e dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 304/E del 1997 i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti.
Sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. 

Nella successiva tabella si riassumono i requisiti previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 917/1986.



L’art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986 stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Dunque, se il trasferimento viene operato verso un paese a fiscalità privilegiata, l’onere di provare l’effettività del trasferimento incombe sul contribuente. Ai fini dell’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata è necessario far riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 83, lett. a), L. 244/2007, che ha sostituito il riferimento alla Black list con quello ad una nuova White list. In sostanza, continueranno ad essere considerate residenti, salvo prova contraria, le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in Stati o territori diversi da quelli individuati con un apposito decreto.
Poiché il citato D.M. non è ancora stato emanato si deve far riferimento al D.M. 4 maggio 1999 come modificato dal D.M. 27 luglio 2010.
Si considerano fiscalmente privilegiati,(stati Black List) ai fini dell’applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, seguenti Stati e territori:

I contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale negli Stati elencati nella precedente tabella e che si sono visti recapitare un avviso di accertamento per infedele o omessa dichiarazione sul presupposto che la loro residenza fiscale sia rinvenibile in Italia, dovranno dar prova che il trasferimento di residenza fiscale è effettivo. A tal fine, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 140/E/1999 elenca una serie di possibili elementi di prova che giustifichino l’effettivo trasferimento di residenza nel paradiso fiscale:
 la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
 l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;  lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
 la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
 fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero;
 la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero e da e per l'Italia;
 l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d'immigrazione;
 l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
 la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

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