Con la conversione in legge del DL
n.192 del 31.12.2014 (c.d. decreto “milleproroghe”) sono state introdotte alcune modifiche al testo
originario del decreto.
Tra le novità più interessanti, si segnala la proroga del regime dei minimi: i contribuenti potranno accedere al regime agevolato per tutto l’anno 2015 (diversamente a quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 che ne prevedeva l’abrogazione sin dallo scorso 01.01)
Tra le novità più interessanti, si segnala la proroga del regime dei minimi: i contribuenti potranno accedere al regime agevolato per tutto l’anno 2015 (diversamente a quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 che ne prevedeva l’abrogazione sin dallo scorso 01.01)
Viene prorogata, per tutto il 2015, la possibilità di accedere al regime dei minimi, abrogato dalla legge di stabilità n.
190/2014 a partire dallo scorso 01.01.2015.
Per effetto di tale proroga:
à al regime forfettario torna ad
affiancarsi il regime dei minimi fino al prossimo
31.12.2015 (dopodiché rimarrà solo il forfettario);
à il regime contabile agevolato ed
il regime delle nuove iniziative rimangono abrogati a decorrere dallo scorso 01.01.2015.
Bisogna evidenziare che il regime
dei minimi, a differenza di quello forfettario prevede un’aliquota d’imposta del 5% (anziché del 15%), la determinazione del reddito al netto dei
costi (anziché l’applicazione di un coefficiente di redditività) ed un limite di ricavi di 30.000 euro all’anno
(anziché 15.000 euro).
Nonostante le condizioni per la
sua applicazione siano più stringenti rispetto al regime forfettario, l’applicazione di tale regime è preferibile
sia perché garantisce un maggior risparmio fiscale, sia perché la maggiore soglia di ricavi permette una
maggiore stabilità nella sua applicazione.
Qualora non sussistano le
condizioni per applicare il regime dei minimi (ad esempio,
l’attività non ha il carattere di “novità”) il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime forfettario,
oppure applicare il regime ordinario di tassazione.
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