Entro il 31.03.2015 gli enti non commerciali devono, presentare un “nuovo” mod. EAS al fine di
comunicare le variazioni intervenute nel 2014, relative a dati già precedentemente comunicati.
La comunicazione non va presentata:
al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
soggetti obbligati;
soggetti ammessi alla compilazione semplificata;
soggetti esonerati.
gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, di cui all'art. 7, L. 383/2000;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, di cui all'art 6, L. 266/1991, che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal D.M. 25.05.1995;
associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del CONI;
associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);
associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento Europeo o Nazionale;
associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;
associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria derivante da disposizioni normative o da partecipazioni presso Amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale;
articolazioni territoriali e/o funzionali delle associazioni sindacali e di categoria;
enti bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali e di categoria;
patronati che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi (art. 14, D.L. 35/2005, conv. con modif. dalla L. 80/2005, e art. 1, comma 353, L. 266/2005);
associazioni ONLUS parziali (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/1997), se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) D.Lgs. 460/1997, delle agevolazioni previste dagli artt. 148, D.P.R. 917/1986 e 4, D.P.R. 633/1972.
esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);
esclusi per mancanza dei presupposti di legge.
In particolare, sono esonerate:
le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato, di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.05.1995;
le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991. La C.M. 09.04.2009, n. 12/E ha chiarito che le associazioni proloco che non hanno optato per la L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di e 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal CONI con certificato in corso di validità, e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata.
Sono tenute alla comunicazione del modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche che:
oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es: prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IRES e dell'IVA;
effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se non imponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell'art. 148 comma 3, D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4 comma 4, D.P.R. 633/1972.
Non sono inoltre tenuti all'invio del modello EAS:
gli enti che non hanno natura associativa (es. le fondazioni);
gli enti di diritto pubblico (il modello EAS deve essere fatto unicamente dalle associazioni di carattere privato);
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. i fondi pensione);
gli enti associativi commerciali;
le ONLUS;
le ONLUS di diritto ossia le organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (che svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali) e le cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991.
In particolare: - per un ente di nuova costituzione:
entro 60 giorni dalla data di costituzione; - per la variazione delle risposte fornite nel modello EAS inviato precedentemente:
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi; - perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria:
entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione.
direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate. L'intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del modello EAS o della presa in carico della sua compilazione, l'impegno a trasmettere in via telematica il modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall'intermediario stesso.
A tal fine è necessario:
inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);
versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.09.2012, n. 38/E, come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento …”.
La comunicazione non va presentata:
al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
Premessa
Come noto, gli enti non commerciali, al fine di usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, D.P.R. n. 633/72 (non imponibilità ai fini
delle imposte sui redditi ed ai fini Iva di corrispettivi, quote e contributi), oltre a
possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria sono tenuti a
presentare il modello EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 02.09.2009.
Il modello EAS
Il modello EAS è uno strumento antielusivo necessario per acquisire una più
ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti
assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo primario di tutelare le vere
forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di
isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico.
I soggetti
interessati
I soggetti che possono essere interessati alla presentazione del modello EAS si
suddividono nel seguente modo: soggetti obbligati;
soggetti ammessi alla compilazione semplificata;
soggetti esonerati.
Soggetti
obbligati
Gli enti che devono compilare il modello EAS in tutte le sue parti sono: gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.
Compilazione
semplificata
Gli enti associativi obbligati a compilare parzialmente il modello EAS, in
quanto, trattandosi di associazioni già iscritte a determinati registri, elenchi o
albi, per le quali l'Amministrazione Pubblica può ottenere gran parte delle
informazioni richieste nel modello sono: associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, di cui all'art. 7, L. 383/2000;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, di cui all'art 6, L. 266/1991, che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal D.M. 25.05.1995;
associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del CONI;
associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);
associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento Europeo o Nazionale;
associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;
associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria derivante da disposizioni normative o da partecipazioni presso Amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale;
articolazioni territoriali e/o funzionali delle associazioni sindacali e di categoria;
enti bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali e di categoria;
patronati che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi (art. 14, D.L. 35/2005, conv. con modif. dalla L. 80/2005, e art. 1, comma 353, L. 266/2005);
associazioni ONLUS parziali (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/1997), se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) D.Lgs. 460/1997, delle agevolazioni previste dagli artt. 148, D.P.R. 917/1986 e 4, D.P.R. 633/1972.
Soggetti
esonerati
Non hanno l'obbligo di invio del modello EAS gli enti associativi che sono: esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);
esclusi per mancanza dei presupposti di legge.
In particolare, sono esonerate:
le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato, di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.05.1995;
le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991. La C.M. 09.04.2009, n. 12/E ha chiarito che le associazioni proloco che non hanno optato per la L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di e 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal CONI con certificato in corso di validità, e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata.
Sono tenute alla comunicazione del modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche che:
oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es: prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IRES e dell'IVA;
effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se non imponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell'art. 148 comma 3, D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4 comma 4, D.P.R. 633/1972.
Non sono inoltre tenuti all'invio del modello EAS:
gli enti che non hanno natura associativa (es. le fondazioni);
gli enti di diritto pubblico (il modello EAS deve essere fatto unicamente dalle associazioni di carattere privato);
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. i fondi pensione);
gli enti associativi commerciali;
le ONLUS;
le ONLUS di diritto ossia le organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (che svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali) e le cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991.
La
presentazione
del Modello
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello EAS", deve essere
inviato, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. In particolare: - per un ente di nuova costituzione:
entro 60 giorni dalla data di costituzione; - per la variazione delle risposte fornite nel modello EAS inviato precedentemente:
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi; - perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria:
entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione.
Modalità di presentazione
Il modello EAS deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente
per via telematica, con due alternative: direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate. L'intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del modello EAS o della presa in carico della sua compilazione, l'impegno a trasmettere in via telematica il modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall'intermediario stesso.
Omessa
presentazione e
remissione in
bonis
L’omessa/tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile, come confermato
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E, tramite la c.d.
remissione in bonis.A tal fine è necessario:
inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);
versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.09.2012, n. 38/E, come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento …”.
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