Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal decreto in materia di “tutele crescenti”, i lavoratori a tempo indeterminato, tranne nelle ipotesi più gravi di licenziamento illegittimo (si pensi ad esempio al licenziamento intimato oralmente, nullo oppure discriminatorio) saranno risarciti senza obbligo di reintegro: nelle ipotesi in cui manchino gli estremi per un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore avrà diritto ad un’indennità da 4 a 24 mensilità calcolata sulla base dell’anzianità del lavoratore (2 mensilità per ogni anno di lavoro).
Nel caso di imprese di minori dimensioni il risarcimento viene ridotto alla metà ed, in ogni caso, non può superare le sei mensilità complessive. Relativamente agli ammortizzatori sociali si ricorda che a partire da maggio l’ASPI verrà sostituita dalla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego, la cui erogazione è commisurata al periodo pregresso di lavoro del dipendente.
Questo è l'incipit della circolare che in mattinata abbiamo inviato a tutti i clienti dello studio, in via del tutto eccezionale, diamo la possibilità a tutti i lettori del blog di visionare la versione integrale della stessa cliccando al seguente link :


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