Split Payment

La legge n. 190 del 23.12.2015 (art. 1 commi 629 ss) e il DM 29.01.2015 (attuativo delle
precedenti disposizioni) ha previsto una rilevante modifica dei rapporti fornitori e pubblica
amministrazione, con l’introduzione del c.d. “Split Payment”.
Ci si riferisce, in particolare, alla  previsione secondo cui l’IVA indicata in fattura dai fornitori non sarà incamerata da questi, ma versata direttamente dalla pubblica amministrazione (nei confronti della quale è stata emessa la fattura) all’erario.
Sono interessati dalla novità tutte le operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 (circostanza confermata dal decreto attuativo) nei confronti:
i) dello Stato;
ii) degli organi dello Stato;
iii) degli Enti pubblici territoriali;
iv) delle Camere di Commercio;
v) Enti ospedalieri e ASL;
vi) Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficienza e previdenza.
In riferimento all’ambito di applicazione della novità – applicabile in generale a tutte le operazioni nei confronti dei sopra indicati soggetti – sono state individuate alcune eccezioni.
Ci si riferisce, in particolare:
i) all’acquisto di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge;
ii) prestazioni dei lavoratori autonomi assoggettate a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”.
 La novità comporta che il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti dell’ente pubblico addebitando l’IVA come precedentemente previsto, mentre la pubblica amministrazione dovrà, da una parte, versare al fornitore il compenso, e dall’altra versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto.

Sull’argomento è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che in occasione del Videoforum 2015 e Telefisco 2015, ha precisato che il meccanismo dello split payment non trova applicazione nemmeno in riferimento alle prestazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura.
Sono state, inoltre, chiarite le modalità di regolarizzazione della fattura qualora venga addebitata imposta in misura inferiore a quella dovuta. Con la circolare n. 1/E del 09.02.2015, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf
invece, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in riferimento all’ambito soggettivo/oggettivo di applicazione dell’istituto.

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