Con la Circolare 1/E del 09.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito al
meccanismo c.d. split payment, soffermandosi sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma.
Nella relazione illustrativa al Decreto attuativo, era stato confermato che lo split payment va applicato
dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità
differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi non fosse
estendibile ad altri enti pubblici.
Ora si chiarisce, invece, che mentre le norme in materia di IVA a esigibilità differita hanno carattere
agevolativo e con natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, con conseguente impossibilità
di effettuare interpretazioni estensive della stessa, la norma sullo split payment, avendo finalità
antielusive, può essere interpretata in maniera meno restrittiva.
Uno dei dubbi sollevati sulla nuova norma introdotta dalla Legge di
Stabilità 2015, riguardava i soggetti della P.A. destinatari della nuova
disposizione.
Nella relazione illustrativa al Decreto attuativo, era stato
confermato che lo split payment va applicato dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità
differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n.
633/1972 e quindi non fosse estendibile ad altri enti pubblici.
Con la circolare n° 1/2015 l’analisi dell’Amministrazione Finanziaria si fonda sulla diversa ratio
dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972 rispetto
a quella del novellato art. 17 –ter, DPR 633/1972.
In sostanza, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, mentre le norme in
materia di IVA a esigibilità differita hanno carattere agevolativo e con natura
derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, con conseguente
impossibilità di effettuare interpretazioni estensive della stessa, la norma
sullo split payment, avendo finalità antielusive, può essere interpretata in
maniera meno restrittiva.
Tanto premesso, viene effettuata l’elencazione dei soggetti pubblici
destinatari delle norme sullo split payment.
Ampliando il dettato normativo,
rispetto a quanto previsto nel decreto attuativo, viene chiarito che sono tenuti
anche all’applicazione dello split payment:
1. tra gli organi dello Stato, ancorché
dotati di autonoma personalità
giuridica, sono compresi, ad esempio,
le istituzioni scolastiche e le
istituzioni per l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Tali soggetti, infatti,
ancorché dotati di personalità
giuridica, devono considerarsi a tutti
gli effetti amministrazioni statali, in
quanto del tutto compenetrati nella
organizzazione dello Stato in
ragione di specifici elementi
distintivi (cfr. circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 16 del 20
marzo 2003 e parere dell’Avvocatura
dello Stato n. 14720 del 5 febbraio
2001);
2. compresi inoltre gli enti pubblici
territoriali gli altri enti locali indicati
dall’art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ossia Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali
casi, di enti pubblici costituiti per
l’esercizio associato di una pluralità
di funzioni o di servizi comunali in un
determinato territorio, i quali,
pertanto, in relazione ad essi, si
sostituiscono agli stessi Comuni
associati;
3. Unioni regionali delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, alle quali, peraltro, è
obbligatoria l’adesione in forza della
riforma recata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23;
4. enti pubblici che sono subentrati ai
soggetti del servizio sanitario
nazionale nell’esercizio di una
pluralità di funzioni amministrative e
tecniche;
5. enti ospedalieri, ad eccezione degli
enti ecclesiastici che esercitano
assistenza ospedaliera, i quali,
ancorché dotati di personalità
giuridica, operano in regime di diritto
privato;
6. enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico
(I.R.C.C.S.); - enti pubblici di
assistenza e beneficenza, ossia,
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona
(ASP); - enti pubblici di previdenza
(INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Sono invece esclusi dalla normativa dello Split Payment :
Ordini professionali,
Enti ed istituti di ricerca,
le Agenzie fiscali,
le Autorità amministrative
indipendenti (quale, ad
esempio, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni –
AGCOM),
le Agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente
(ARPA),
gli Automobile club provinciali,
l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN),
l’Agenzia per L’Italia Digitale
(AgID),
l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL),
l’Istituto per lo studio e la
prevenzione oncologica (ISPO)
nonché agli enti previdenziali
privati o privatizzati.



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