Split Payment, come funziona

Con la Circolare 1/E del 09.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito al meccanismo c.d. split payment, soffermandosi sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma. Nella relazione illustrativa al Decreto attuativo, era stato confermato che lo split payment va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi non fosse estendibile ad altri enti pubblici. 
Ora si chiarisce, invece, che mentre le norme in materia di IVA a esigibilità differita hanno carattere agevolativo e con natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, con conseguente impossibilità di effettuare interpretazioni estensive della stessa, la norma sullo split payment, avendo finalità antielusive, può essere interpretata in maniera meno restrittiva.

 Uno dei dubbi sollevati sulla nuova norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, riguardava i soggetti della P.A. destinatari della nuova disposizione.
Nella relazione illustrativa al Decreto attuativo, era stato confermato che lo split payment va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi non fosse estendibile ad altri enti pubblici.

Con la circolare n° 1/2015 l’analisi dell’Amministrazione Finanziaria si fonda sulla diversa ratio dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972 rispetto a quella del novellato art. 17 –ter, DPR 633/1972. In sostanza, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, mentre le norme in materia di IVA a esigibilità differita hanno carattere agevolativo e con natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, con conseguente impossibilità di effettuare interpretazioni estensive della stessa, la norma sullo split payment, avendo finalità antielusive, può essere interpretata in maniera meno restrittiva. Tanto premesso, viene effettuata l’elencazione dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo split payment. 


Ampliando il dettato normativo, rispetto a quanto previsto nel decreto attuativo, viene chiarito che sono tenuti anche all’applicazione dello split payment:  
1. tra gli organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, sono compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);
 2. compresi inoltre gli enti pubblici territoriali gli altri enti locali indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati; 
3. Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l’adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
4. enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche; 
5. enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato; 
6. enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); - enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); - enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Sono invece esclusi dalla normativa dello Split Payment :
Ordini professionali, 
Enti ed istituti di ricerca,
le Agenzie fiscali,
le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM),
le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), 
gli Automobile club provinciali,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), 
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) nonché agli enti previdenziali privati o privatizzati.


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