Esteso il Reverse Charge

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, è stato esteso, il meccanismo di assolvimento dell'IVA c.d. del "reverse charge" anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.


 Con riferimento al comparto dei lavori e servizi collegati agli edifici (art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/1972) è bene precisare che le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.In buona sostanza, dunque, chiunque effettuerà, a decorrere dal 01.01.2015 una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633”.

Come noto, il “reverse charge” è un meccanismo di applicazione dell’IVA volto a porre l’obbligo dell’assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell’imposta e ciò implica che:
à  il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l’annotazione “inversione contabile” (le fatture soggette a reverse charge in regime interno sono escluse dall'applicazione dell'imposta di bollo pari a 2 euro).
à  l’acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.



La legge di Stabilità per l'anno 2015, in vigore dal 01.01.2015, integrando l'art. 17, comma 6 del Dpr 633/1972, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge (o inversione contabile) per talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia. Ma veniamo con ordine.
Dal 01 gennaio 2015, l’applicazione del reverse charge coinvolge, infatti, nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni che si affiancano a quelle già previste prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (2014).


E’ bene precisare che, le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile (art. 17 co. 6 nuova lett. a- ter del DPR 633/1972) riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.

Ne consegue che, ad esempio, i lavori di completamento (o di manutenzione) di un macchinario non potranno essere assoggettati al meccanismo del reverse charge.

Nuove prestazioni soggette al “reverse charge”
Servizio
Codice ateco
Descrizione


Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
43.39
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
(trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
43.99.01
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici.
81.21.00
Pulizia generale e non specializzata di edifici.
81.22.02
Altre attività di pulizia specializzata di edifici            (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari).
81.29.10
Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici.
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
43.11.00
Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture.


Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.21.02
Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti.
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.22.04
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso.
43.22.05
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso.
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici.
Prestazioni di completamento relative ad edifici
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Le suddette prestazioni di servizi – intercorse a decorrere dal 01.01.2015 - potranno essere assoggettate al regime di reverse charge solo se effettuate a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati). Al ricorrere di tale ipotesi:
à  il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633”;
à  il committente ( soggetto passivo Iva) dovrà registrare la fattura ricevuta (integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota IVA), sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.


Dunque, da quanto si apprende dalla tabella sopra esposta:
à  per quanto riguarda le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all'interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo Iva. La novità, in concreto,  interessa le agenzie immobiliari che appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari occasionalmente;
à  per le prestazioni di demolizione, come quelle di pulizia, che hanno sempre a riferimento i fabbricati, le imprese interessate, in concreto, saranno quelle immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare;
à  per le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (no le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera - se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato;
à  per le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.

Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati i seguenti soggetti:
 gli elettricisti, idraulici, installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di infissi, gli imbianchini e i decoratori, i giardinieri e tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.

Lo Studio rimane a disposizione  al numero 0532 897578 per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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