Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, è stato esteso, il meccanismo di assolvimento dell'IVA c.d. del "reverse charge" anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Con riferimento al comparto dei lavori e servizi collegati agli edifici (art.
17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/1972) è bene precisare che le nuove operazioni interessate
dall’inversione contabile riguardano, a
decorrere dal 01.01.2015, le
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici;
queste prestazioni, quindi, non
rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile
come edificio.In buona sostanza, dunque, chiunque effettuerà, a decorrere dal 01.01.2015 una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto
passivo d’imposta (esclusi i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di
inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR
26 ottobre 1972 n.633”.
Come
noto, il “reverse charge” è un
meccanismo di applicazione dell’IVA volto a porre l’obbligo dell’assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto
che ha diritto alla detrazione dell’imposta e ciò implica che:
à il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna
imposta,
con l’annotazione “inversione contabile” (le fatture soggette a reverse charge
in regime interno sono escluse dall'applicazione dell'imposta di bollo pari a 2
euro).
à l’acquirente integri la fattura ricevuta dal
fornitore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro
delle vendite che nel registro degli acquisti.
La legge di Stabilità
per l'anno 2015,
in vigore dal 01.01.2015, integrando l'art. 17, comma 6 del Dpr 633/1972, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse
charge (o inversione contabile) per
talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d'imposta
stabiliti in Italia. Ma veniamo con ordine.
Dal
01 gennaio 2015, l’applicazione del
reverse charge coinvolge, infatti, nuovi settori e nuove tipologie di
prestazioni che si affiancano a quelle
già previste prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015
(2014).
E’
bene precisare che, le nuove operazioni
interessate dall’inversione contabile (art. 17 co. 6 nuova lett. a- ter del
DPR 633/1972) riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia,
di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici;
queste prestazioni, quindi, non
rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile
come edificio.
Ne
consegue che, ad esempio, i lavori
di completamento (o di manutenzione) di un macchinario non potranno essere
assoggettati al meccanismo del reverse charge.
Le suddette prestazioni di servizi – intercorse a
decorrere dal 01.01.2015 - potranno essere assoggettate al regime di reverse
charge solo se effettuate a favore di
un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati). Al ricorrere
di tale ipotesi:
à il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione
dell’imposta,
annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi
della nuova norma: “fattura emessa ai sensi
dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633”;
à il committente ( soggetto passivo Iva) dovrà registrare la fattura ricevuta (integrata
con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota IVA),
sia nel registro degli acquisti che in
quello delle vendite.
Dunque,
da quanto si apprende dalla tabella sopra esposta:
à per quanto riguarda
le prestazioni di pulizia, si
tratta di quelle rese all'interno dei fabbricati, a favore di un qualunque
soggetto passivo Iva. La novità, in concreto, interessa le agenzie immobiliari che
appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma
potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari
occasionalmente;
à per le prestazioni
di demolizione, come quelle di pulizia, che hanno sempre a riferimento i
fabbricati, le imprese interessate, in concreto, saranno quelle immobiliari
di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno
da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese
demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare;
à per le prestazioni
di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi
tutte le prestazioni (no le cessioni) che completano la dotazione di un
fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non
necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo
iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le
decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque,
precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera - se la posa è
meramente accessoria rispetto al bene acquistato;
à per le prestazioni
di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un
fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti
idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di
aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.
Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati i
seguenti soggetti:
gli elettricisti, idraulici, installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di
infissi, gli imbianchini e i decoratori, i giardinieri e tutte le
attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.
Lo
Studio rimane a disposizione al numero 0532 897578 per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento
di Vostro interesse.
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