L’articolo 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983.
In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al c.d. “esportatore abituale” l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento.
L'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana1 (per le importazioni), la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.
Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore potrà emettere fattura senza l'addebito di IVA, con la dicitura «operazione non imponibile». La verifica consiste nel riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.
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