Soppressa dal 2015 la
comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica “a cavallo
d’anno”
Dal periodo d’imposta 2015, non sarà più
necessario presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori
che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione IRPEF/IRES
delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
È questa una delle
novità contenute nel DLgs. semplificazioni fiscali n.175/2014. La novità in argomento riguarda gli
interventi di riqualificazione energetica i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta (c.d. “a cavallo
d’anno”).
Per tali interventi, infatti, era
necessario - fino al periodo d’imposta 2014 - trasmettere all’Agenzia delle
Entrate un’apposita comunicazione entro
90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.
La comunicazione in parola doveva,
pertanto, essere inviata entro il mese
di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese
(ovverosia entro il 31 marzo 2014 per le spese sostenute nel 2013 dai soggetti
“solari”), ovvero (soggetti “non solari”) entro
90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese erano state
sostenute (es. entro il 29 giugno qualora si trattasse di una società con
esercizio “a cavallo” 1° aprile-31 marzo).
Nessuna
comunicazione doveva essere inviata, invece, nel caso in cui i lavori fossero iniziati e conclusi nel medesimo
periodo d’imposta e se, nel periodo d’imposta cui la comunicazione si
riferiva, non erano state sostenute spese. Ad ogni modo, rimane confermato l’obbligo per i contribuenti - che intendono
avvalersi della detrazione in argomento - di
comunicare all’ENEA (attraverso il sito Internet www.acs.enea.it) ed entro 90 giorni dal
termine dei lavori, i dati indicati nel
DM 19.02.2007, ovvero:
i) i dati anagrafici del beneficiario;
ii) i
dati dell’immobile oggetto dell'intervento;
iii) le informazioni circa
la tipologia di intervento effettuato.
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