730/2015 precompilato

Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:
– hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
– hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che
da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.


Presentazione diretta:

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.




Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:
– al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

I vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Esclusione del controllo formale sugli oneri forniti da soggetti terzi

L’esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, è contemplato solamente nel caso in cui gli oneri forniti da soggetti terzi siano indicati nella dichiarazione precompilata (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi
previdenziali).
Questo è uno dei principali chiarimenti forniti dall’ Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2015 rispondendo ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata.
In particolare l’Agenzia evidenzia che nell’ipotesi in cui l’onere sia inserito nel prospetto separato, perché richiede una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata “accettata senza modifiche” e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

E’ stato inoltre sottolineato che la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti.
Ecco che, in caso di non riconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente anche se il modello 730 è stato presentato tramite Caf o professionista e quindi corredato del visto di
conformità,





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