TFR in busta paga


• In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di Tfr, al netto del contributo IVS dello 0,50% (di cui all'art. 3, ultimo comma, L. 29.05.1982, n. 297), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
• La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
• La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018. All'atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del C.C.
• La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi, di cui all'art. 4 della L. 297/1982.

• Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il calcolo del credito d’imposta di 80 euro, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione.
• Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano le disposizioni relative alle misure compensative previste dall’art. 10 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà. Le medesime disposizioni trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande, liquidate come
parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà.

DISPOSIZIONI APPLICABILI
• Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, c. 2 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, e non si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, cc. 1 e 3 del D. Lgs. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, al netto del contributo IVS (di cui all'art. 3, ultimo comma L. 29.05.1982, n. 297).

ACCESSO AL CREDITO
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di Tfr, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dallo specifico Fondo e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
• Il finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale.
• Al fine di accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'Inps, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e l'Abi.
• Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di Tfr (di cui all'art. 2120 del C.C.).
• È istituito presso l'Inps lo specifico Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti citati per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50.


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