Alla luce delle modifiche
apportate dalla legge di stabilità 2015, è stato esteso, il meccanismo di assolvimento dell'IVA c.d. del
"reverse charge" anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Con riferimento al comparto dei lavori e servizi collegati agli edifici (art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/1972) è bene precisare che le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.
In buona sostanza, dunque, chiunque effettuerà, a decorrere dal 01.01.2015 una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633”.
Ad ogni modo, è bene precisare che, sebbene l’estensione del reverse charge per i servizi collegati agli edifici sia entrata in vigore dal 01.01.2015, molti sono ancora gli aspetti che dovranno essere chiariti dall’amministrazione finanziaria.
Si attende, quindi, un tempestivo intervento chiarificatore, al fine di disciplinare quelle situazioni particolari che potrebbero ingenerare degli errori di fatturazione tra gli addetti ai lavori.
Con riferimento al comparto dei lavori e servizi collegati agli edifici (art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/1972) è bene precisare che le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.
In buona sostanza, dunque, chiunque effettuerà, a decorrere dal 01.01.2015 una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633”.
Ad ogni modo, è bene precisare che, sebbene l’estensione del reverse charge per i servizi collegati agli edifici sia entrata in vigore dal 01.01.2015, molti sono ancora gli aspetti che dovranno essere chiariti dall’amministrazione finanziaria.
Si attende, quindi, un tempestivo intervento chiarificatore, al fine di disciplinare quelle situazioni particolari che potrebbero ingenerare degli errori di fatturazione tra gli addetti ai lavori.
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