Nuovo Regime Forfettario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime (naturale) forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:


a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite:
1. per i beni in locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal concedente;
2. per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio
dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46;
5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.



Accesso al regime forfetario
• Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più
elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
• Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti.
• Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, esclusi quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.


Disciplina applicabile alle operazioni poste in essere in regime forfetario
Ai fini Iva, i contribuenti in regime forfettario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali;
b) applicano l’Iva con il meccanismo del reverse charge a:
- servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a euro 10.000;
c) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi l’art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali;
d) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni a esse assimilate le disposizioni di cui al Dpr 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 Dpr 633/1972.
• Per tali operazioni i contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
• I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
• Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione per le operazioni indicate all’art. 2 del D.P.R. 696/1996.
• I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.


Passaggio tra regime ordinario e regime forfetario ai fini Iva
• Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione, di cui all'art. 19-bis.2 Dpr 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
• In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
• Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'art. 6, c. 5 Dpr 633/1972 e all'art. 32-bis D.L. 83/2012. Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art. 32-bis del citato decreto e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
• L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo nel regime forfetario
• I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
• Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
• I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile
dal reddito complessivo.
• Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.
• Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.
• I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
• Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
• I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
• Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.


Esoneri ai fini delle imposte dirette nel regime forfetario
• Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
• La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel Dpr 322/1998.
• I contribuenti in regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
• I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.
• Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
• Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è specificato che tali soggetti sono esonerati dalla comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list.

Opzione per il regime ordinario
• I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
• Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 

Cessazione del regime forfetario
• Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l’accesso ovvero si verifica una delle fattispecie che non consentono l’utilizzo del regime.


Passaggi tra regime ordinario e regime forfetario ai fini delle imposte dirette
Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa, i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario.
• Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.
• Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
• Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la
cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Accertamenti relativi al regime forfetario
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di Iva e di Irap.
• In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. 

Per saperne di più  www.studioaleotti.com

Commenti