Tra le novità introdotte dalla legge di stabilità per il
2015,
si annovera l’abrogazione dell’esenzione
della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) per i veicoli di oltre ventanni considerati di particolare
interesse storico e collezionistico, in precedenza riconosciuta dall’art. 63
co.2 della L. 21.11.2000 n. 342.
Pertanto, dall’1.1.2015
non potranno più godere dell’esenzione dal c.d. “bollo auto” i veicoli (sia
autoveicoli che motoveicoli) con più di
vent’anni:
i) costruiti
specificamente per le competizioni;
ii) costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica;
iii) costruiti in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
iv) che
rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del
loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono
a nessuna delle fattispecie sopra elencate.
Continueranno, invece, a
godere dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale, costruiti
da almeno trent’anni.
Tuttavia, per
i veicoli con più di trent’anni, che vengono messi in circolazione su
strade pubbliche, permane l’obbligo del pagamento
di una tassa forfetaria in misura fissa:
i) a titolo di tassa di
circolazione;
ii) da versare anteriormente alla messa in
circolazione (in qualsiasi mese dell’anno);
iii) indipendentemente dalla
potenza del motore.
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